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Terza fascia ATA: non si può lasciare supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto

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La normativa per la stipula delle supplenze del personale ATA: quest’anno gli incarichi sono numerosi, e si succedono incarichi al 30 giugno e 31 agosto. 

Una nostra lettrice chiede

Sono una collaboratrice scolastica di terza fascia nella provincia di Pisa.    Il 19 settembre ho accettato una supplenza di 24 ore al 30 giugno da graduatoria d’istituto.  La mia domanda è: posso lasciare una supplenza al 30 giugno da graduatoria d’istituto per una al 31 agosto sempre da graduatoria di istituto?

di Giovanni Calandrino – considerato che il suo contratto è stato stipulato in riferimento alle graduatorie di III fascia di istituto, fino alla fine delle attività didattiche, non può lasciare la suddetta supplenza per un 31.08 sempre da graduatorie d’istituto, ma in relazione all’art. 4 comma 1 del D.M. 430/2000 può completare la sua supplenza di 24 ore fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali cosi come ribadisce il menzionato decreto “L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo”.

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