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Terremoto e scuola inagibile. Cosa fa il personale se la scuola è chiusa

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Cosa fa il personale quando la scuola è chiusa per causa di forza maggiore? Può il dirigente assegnare le ferie d’ufficio?

Gabriella, collaboratrice scolastica, scrive

 Buongiorno, Le scrivo da Acicatena, provincia di Catania, dove, conseguentemente al sisma del 26/12/2018, il locale Circolo Didattico x, che, visivamente, presenta delle lesioni allo stato non ancora ispezionate dagli organi competenti, è stato, d’iniziativa, chiuso dal Dirigente Scolastico. Nella circostanza, in attesa che vengano emanate disposizioni da parte del comune o altri organi competenti, il personale ATA viene obbligato a fruire di ferie obbligatorie. Vorrei sapere se tale procedura adottata dal Preside è corretta. Grazie anticipate per la cortese attenzione.

Sospensione delle attività

Tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

Chiusura della scuola

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc .) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica. In questo caso sia i docenti, sia il personale ATA non deve recarsi a scuola.

Recupero dei giorni o ferie obbligatorie?

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA nei casi di chiusura, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. Né tanto meno possono essere disposte le ferie d’ufficio.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:

L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel nostro caso dipendente della scuola], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

Conclusioni

Nel caso esposto da Gabriella i giorni di chiusura della scuola disposti per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne che non dipendono dalla sua volontà anche se in questo caso l’iniziativa è stata del DS in attesa dei sopralluoghi. Si tratta comunque di un impedimento di accesso ai locali che non dipendente dalla volontà del personale ATA

Per tale motivo anche il ricorso alle ferie d’ufficio è illegittimo, in quanto le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile per il lavoratore e fruite sulla base di una esplicita richiesta dello stesso.

Quindi, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, solo negli estremi casi di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.

Nel caso in questione non vi è una inerzia del lavoratore o una mancata predisposizione di un piano ferie, ma solo di una chiusura della scuola (o parte di essa) dovuta ad una causa di forza maggiore per cui anche volendo il personale non potrebbe richiedere le ferie. Sarebbe come richiedere le ferie in un giorno festivo.

La pratica della dirigente è quindi illegittima.

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