Termine delle lezioni e proroga dei contratti per i docenti a tempo determinato

Di Lalla
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Lalla – Le lezioni sono già finite in alcune regioni o si concluderanno nell’arco di questa settimana. Richiamiamo la normativa utile per i docenti a tempo determinato, che a conclusione del loro contratto, saranno ancora impegnati nelle operazioni di scrutinio finale e nello svolgimento degli esami.

Lalla – Le lezioni sono già finite in alcune regioni o si concluderanno nell’arco di questa settimana. Richiamiamo la normativa utile per i docenti a tempo determinato, che a conclusione del loro contratto, saranno ancora impegnati nelle operazioni di scrutinio finale e nello svolgimento degli esami.

La normativa di riferimento è del 2009, richiamata con apposita nota nel 2010 (molto probabilmente in questi giorni le scuole riceveranno le disposizioni annuali)

La nota del 10 giugno 2009 afferma

"2) L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza
del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione –
estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota A00DGPER 14187 dell’11 luglio 2007.

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. Con successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del MEF."

Il Ministero ha poi pubblicato la nota del 17 giugno 2009, in cui a chiarimento e parziale rettifica della precedente, afferma

"al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale"

Pertanto, le situazioni contrattuali dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni vanno distinte in base alla tipologia di assenza del titolare:

– il mantenimento in servizio, con proroga del contratto dal giorno successivo al termine delle lezioni fino all’ultimo giorno di scrutini e/o esami spetta al docente che sostituisce il collega che rientra dopo il 30 aprile, come indicato dall’art. 37 del CCNL: "1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

– il contratto per i giorni necessari agli scrutini e/o agli esami solo per i docenti supplenti temporanei che non rientrano nell’ipotesi dell’art. 37

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