Tasse scolastiche: quanto e quando si pagano, soggetti esonerati. Tutto sul contributo volontario

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Contributi e tasse scolastiche: i primi sono volontari, le seconde obbligatorie. Le info utili

Circolare iscrizioni 2020/2021

La circolare sulle iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di tutti i gradi di istruzione per l’a.s. 2020/21 dedica un apposito paragrafo ai contributi volontari delle famiglie e alle tasse scolastiche.

Contributi volontari

I contributi scolastici delle famiglie, leggiamo nella circolare, sono assolutamente volontari, diversamente dalle tasse scolastiche.

Nel momento in cui si chiede un contributo alle famiglie, queste devono essere preventivamente informate sulla destinazione dello stesso, così da conoscere le attività che saranno finanziate e che devono essere coerenti con il PTOF.

Le scuole, inoltre, hanno l’obbligo (articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale n. 129/2018) di pubblicare sul proprio sito, nella sezione amministrazione trasparente, il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra le alte cose, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa (articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale n. 129/2018.).

Tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono obbligatorie e vanno versate per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Questi gli importi delle tasse da versare:

  • tassa di iscrizione: € 6,04;
  • tassa di frequenza: € 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.

Esonero pagamento tasse

Sono esonerati dal versamento delle suddette tasse, ai sensi del decreto Miur n. 370/2019, gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari o inferiore a 20.000,00 euro.

Oltre ai succitati studenti, come leggiamo nella nota n. 13053 del 14/6/2019 (cui rinvia la suddetta circolare), sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche:

  • gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali;
  • i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia.

Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali italiane, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, d. 19s. n. 297 del 1994).

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.

Decadenza beneficio esonero

Il beneficio dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche decade per quegli studenti che:

  • hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione
  • sono ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).

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