TAR: no classe con 25 alunni di cui due disabili. Va sdoppiata

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Il TAR Toscana, con sentenza n. 1173/2018, si è espresso su un ricorso presentato dalla famiglia di un’alunna disabile.

Il ricorso

La famiglia ha ricorso contro il provvedimento del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo in cui la stessa famiglia ha scritto la figlia per frequentare la classe prima.

Il provvedimento del DS prevedeva, per l’a.s. 2018/19, la costituzione di una classe prima, che doveva frequentare l’alunna in questione, costituita da 25 studenti di cui due con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.

La decisione del TAR

Il Tribunale, dopo aver ricordato l’orientamento della Sezione, ha richiamato la normativa di riferimento, ossia l’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009, secondo cui: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

La classe dell’alunna in questione, dunque, è stata formata senza rispettare la previsione del succitato articolo 5, comma 2, del DPR 81/09 e , prosegue il Giudice, manca qualsiasi motivazione che possa giustificare il superamento dei parametri previsti dalla predetta disposizione.

Il Tribunale, inoltre, rileva che non è stata nemmeno rispettata la previsione dell’articolo 4, comma 1, del suddetto DPR, che prevede uno scostamento massimo del 10% rispetto agli standard di costituzione delle classi (in questo caso, indubbiamente violato).

Lo sdoppiamento della classe, conclude il TAR, tramite l’utilizzo del docente di potenziamento per 22 ore su 27, non risponde alle esigenze organiche di equilibrio nella composizione delle classi che sono alla base delle previsioni di cui al d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, che risultano violate nella fattispecie e che devono essere rispettate nella formazione delle classi.

Alla luce di quanto detto sopra, il TAR ha accolto la richiesta di annullamento dell’atto, ossia la costituzione della classe prima con 25 alunni di cui due disabili gravi.

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