Tar Molise: libertà incondizionata di scelta dell’insegnamento della religione cattolica

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Avv. Marcella Ceniccola – Con una recente pronuncia, il Tar Molise ha ribadito l’assolutezza e l’indisponibilità dei diritti di libertà religiosa e di pensiero.

Avv. Marcella Ceniccola – Con una recente pronuncia, il Tar Molise ha ribadito l’assolutezza e l’indisponibilità dei diritti di libertà religiosa e di pensiero.

Questo il caso: il padre di due alunni, frequentanti il Liceo classico di Larino (Cb), ha adito i giudici amministrativi per impugnare l’atto con cui il Dirigente scolastico ha disposto l’annullamento di un proprio precedente provvedimento – con il quale aveva esonerato, su richiesta dei genitori, gli studenti dall’insegnamento della religione cattolica – e ha riammesso, conseguentemente, gli stessi alunni a tale insegnamento, ledendo il loro diritto di scelta.

L’annullamento dell’esonero era stato motivato sul presupposto che l’insegnamento di religione, attenendo alla sfera culturale, non sarebbe una catechesi ma un insegnamento scolastico e che la richiesta di esonero era stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti per legge.

Nel ricorso, i legali hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento, per violazione di fondamentali principi costituzionali, nonché per violazione della normativa in materia.
Il tribunale amministrativo ha riconosciuto siffatta illegittimità, ribadendo che la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati.

Ha sottolineato che la libertà religiosa e quella di pensiero attengono ad un diritto assoluto ed indisponibile della persona, con la conseguenza che il consenso con il quale esse vengono esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante.
In definitiva, i giudici amministrativi hanno sancito che la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico, stante la necessità di tutelare fondamentali diritti costituzionali.

N. 00289/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2011 REG.RIC.

[…]

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, quale genitore esercente la potestà sui figli minori -OMISSIS- Andrea e Francesca, ha impugnato il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ha annullato un proprio precedente atto amministrativo di esonero dei medesimi dall’insegnamento della religione cattolica.

L’avvocatura dello Stato ha depositato copia del modulo di iscrizione alla classe prima del Liceo Classico "F.D’Ovidio" di Larino della figlia del ricorrente, Francesca, per l’a.a. 2010/11, dal quale risulta la scelta di avvalersi della religione cattolica; ha inoltre depositato copia di analogo modulo di iscrizione dell’altro figlio, Antonio, per l’a.a. 2008/09, dal quale risulta, ugualmente, la scelta di avvalersi della religione cattolica.

In effetti, la scelta iniziale è stata modificata dall’odierno ricorrente, per ambedue i figli, in data 24.9.2011, cioè in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico 2011/11; con l’espresso consenso acchè i propri figli non siano presenti nei locali scolastici durante l’ora di religione.

; oggetto dell’annullamento oggi impugnato.In calce a tale richiesta v’è l’autorizzazione del direttore scolastico, recante la dicitura "

Quest’ultimo atto di annullamento è motivato sul presupposto che: 1) l’insegnamento di religione, attenendo alla sfera culturale, non sarebbe una catechesi ma un insegnamento scolastico, disciplinato dal concordato tra Stato e Chiesa, e quindi non si porrebbe un problema di libertà di coscienza e di religione; 2) la richiesta di esonero è stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti dall’articolo 9 comma 2 della legge n.121 del 1985.

Come noto, da tale ultima disposizione si desume che mentre l’insegnamento della religione cattolica ha, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, della legge n. 121 del 1985 e del punto 5, lett. b), del relativo protocollo addizionale, carattere di obbligo da parte dello
Stato Italiano nei confronti della Santa Sede; la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati; con la conseguenza che residura, per chi non intenda avvalersi dell’indicato insegnamento, la facoltà di scegliere (personalmente dall’interessato o da chi eserciti su di lui la potestà, in caso di minore) se svolgere diverse attività didattiche e formative, o attività di studio e di ricerca con assistenza di personale docente, o, ancora, nessuna attività, senza assistenza di personale docente ed anche con l’allontanamento dalla scuola (cfr. già Sezioni unite sentenza n. 11432 del1997; Corte Costituzionale sentenza n. 203 del 1989).

"; e, secondo la medesima disposizione, "/all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto…//senza//che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione/".Difatti, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 cit., ""; e "

Ciò premesso, appare evidente che l’ora di religione non è una materia curricolare obbligatoria e, proprio per evitare discriminazioni, il voto dell’insegnante di religione non si esprime in termini numerici e non concorre neanche alla determinazione della media di profitto finale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 15 novembre 2010, n. 33433).

Ne consegue che appare del tutto errata la prima premessa motivazionale del provvedimento impugnato, così come sopra sintetizzata.

Quanto al secondo punto, ossia alla circostanza che la richiesta di esonero sarebbe stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti dall’articolo 9 comma 2 della legge n.121 del 1985; il Collegio rileva che la libertà religiosa (nonché quella di professare la religione scelta, ai sensi dell’articolo 19 Cost.) e quella di pensiero (articolo 21 Cost.), in quanto tali, attengono ad un diritto assoluto ed indisponibile della persona, con la conseguenza che il consenso con il quale esse vengono esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante, essendo un connotato ontologico dei diritti assoluti della personalità quello della revocabilità del consenso e della indisponibilità del diritto.

I diritti inviolabili della persona umana sono previsti in via generale dall’articolo 2 della nostra Costituzione, cioè da una norma che rientra tra i principi supremi dell’ordinamento e che, pertanto, non è suscettibile di essere modificata neanche con il procedimento di revisione costituzionale e prevale, altresì, sui principi del diritto sovranazionale (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. n. 509 del 1995; n. 536 del 1995).

Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione richiamata vada interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso che essa ha carattere organizzativo e si rivolge alla scuola, non essendo viceversa tesa né idonea a comprimere diritti costituzionalmente tutelati.

Ne consegue che, seppure per motivi organizzativi (per la determinazione gli orari dei corsi, per l’individuazione della disponibilità dei docenti, ecc…) le scelte devono essere raccolte prima dell’inizio dell’anno accademico; l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico.

Tanto più che, nel caso di specie, il ricorrente ha consentito acchè i propri figli escano dalla scuola durante l’ora di insegnamento che non intendono frequentare.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, e condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 3000, a titolo di spese processuali, oltre al contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia esegutorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri