Il Tar della Toscana assegna tutte le ore curriculari al sostegno di un ragazzino down

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Giulia Boffa – I genitori di un bambino down, frequentante la terza media, hanno presentato ricorso al Tar della Toscana per vedersi assegnate tutte le 40 ore di sostegno al posto delle 16 accordate condivise con un altro alunno della classe .

Giulia Boffa – I genitori di un bambino down, frequentante la terza media, hanno presentato ricorso al Tar della Toscana per vedersi assegnate tutte le 40 ore di sostegno al posto delle 16 accordate condivise con un altro alunno della classe .

 Il Tar ha prima rigettato l’istanza sospensiva, poi ha deciso nel merito, ma solo dopo la fine dell’anno scolastico.
 
Pertanto non potendo annullare il provvedimento di assegnazione ridotta delle ore, ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali e al risarcimento dei danni non patrimoniali, dovuti alla sofferenza del bambino per non aver avuto un adeguato sostegno, nella misura di 1.000 euro per ogni mese di ritardo nella nomina delle ore in deroga.
La somma è scesa poi a 400 euro al mese, perché al ragazzino erano già state assegnate 16 ore, cioè il 40% , ma siccome mancava il PEI, che quantifica le ore di sostegno da assegnare, il TAR ha deciso in un risarcimento pari a 400 euro anzichè 600 al mese. 
 
I genitori avevano anche chiesto che l’assegnazione fosse confermata per gli anni successivi di scuola, ma il Tar ha negato la richiesta perché la situazione della salute del ragazzo deve essere analizzata ogni anno e quindi su questa decidere dell’attribuzione del sostegno.
 
Alcune perplessità su questa sentenza vengono sollevate in un articolo del sito superabile.com.  L’assegnazione di tutte le ore curriculari al sostegno toglie di fatto al consiglio di classe la partecipazione all’inclusione dell’alunno, come se la responsabilità di quest’ultima fosse tutta nelle mani di un solo docente, quello di sostegno. 
 
Inoltre, Il Tar ha rigettato la richiesta dell’assegnazione totale anche per gli anni a venire sulla base della salute, ma la situazione di disabilità del ragazzino down non migliorerà di certo, quindi la scelta di assegnare il sostegno non dovrebbe essere legata a motivi di salute, ma piuttosto di didattica.
 
Da questa sentenza si comprende anche quanto sia determinante, per l’assegnazione delle ore di sostegno, la presentazione del PEI in quanto esso indica il progetto di inclusione scolastica e le risorse per realizzarlo,come stabilisce la legge 122/2010. 

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