Tar: bocciatura confermata anche se studente soffre di ansia da prestazione e la scuola non ha elaborato un PDP

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Succede in Calabria, il Tar ha dato ragione alla scuola circa la bocciatura di uno studente che soffriva di “cefalea cronica con frequenti crisi cefalgiche ed allergia particolarmente invasive, ansia da prestazione, iperinsulinemia”

I genitori hanno presentato ricorso lamentando che la scuola non aveva predisposto un Piano di Studi Personalizzato. La scelta della scuola era stata giustificata sostenendo che ciò avrebbe “compromesso il prosieguo della carriera scolastica dell’allievo, che alla fine dell’anno scolastico, dovrà possedere le adeguate competenze in uscita.”.

“La patologia da cui è affetto il ragazzo, – secondo quanto ritenuto dai docenti – anche se la scuola predisponesse un PDP, non contemplerebbe, infatti, una prova d’esame diversificata; l’esame di stato prevede verifiche dal contenuto e dalla struttura comuni a tutti i maturandi”.

I docenti hanno ritenuto soltanto di “personalizzare i tempi delle verifiche scritte ed orali, da concordare preventivamente con
l’alunno” e, su richiesta dei genitori, “assicurare attività didattiche di supporto individuale.”

Lo studente, nonostante i docenti avessero previsto dei giorni specifici per le verifiche, questi non si presentava risultando non classificato.

La famiglia ha impugnato la bocciatura, sostenendo che “la scuola avrebbe dovuto procedere alla redazione di un Piano Didattico
Personalizzato garantendo allo studente quelle misure compensative e/o dispensative tali da annullarne lo svantaggio e garantirne la promozione” e che “solo la mancata considerazione delle patologie dell’alunno e la mancata adozione del PDP hanno impedito all’alunno di conseguire il passaggio alla classe successiva”.

Nessuna garanzia di promozione secondo il Tar che non ha imputato colpe alla scuola, sostenendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici è dipeso, non dalla mancanza di un PDP, ma dalle assenze alle verifiche.

Inoltre, il Tar bacchetta la famiglia affermando che avrebbe potuto impugnare il diniego del PDP dopo il rifiuto da parte della scuola e non la bocciatura.

Ciò fa ritenere che “la portata lesiva dell’assenza di P.D.P. non sia stata percepita dai ricorrenti come tale finché non è arrivato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, per il quale, a fortiori, non esiste la prova della corrispondenza biunivoca con il diniego di riconoscimento al minore dei cd. B.E.S. “

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