Tabelle di liquidazione del fondo di istituto con i dati personali protette dalla privacy e interdette ai sindacati e alle RSU

Di Lalla
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red – Secondo la Dir Presidi un provvedimeto emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 20 dicembre 2012 sarebbe applicabile al comparto scuola. Le comunicazioni – ha affermato il Garante vanno fatte in forma anonima o aggregata e l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. Quindi – afferma l’Associazione sindacale dei Dirigenti – tale principio va esteso alle tabelle di liquidazione del fondo di istituto.

red – Secondo la Dir Presidi un provvedimeto emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 20 dicembre 2012 sarebbe applicabile al comparto scuola. Le comunicazioni – ha affermato il Garante vanno fatte in forma anonima o aggregata e l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. Quindi – afferma l’Associazione sindacale dei Dirigenti – tale principio va esteso alle tabelle di liquidazione del fondo di istituto.

Il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 431 del 20 dicembre 2012, ha accolto il ricorso sollevato da un dipendente della amministrazione penitenziaria e disposto nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il blocco dell’ulteriore comunicazione dei dati personali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del ricorrente alle organizzazioni sindacali, cui andrà altresì comunicato il presente provvedimento al fine di interdire l’ulteriore circolazione dei dati dello stesso tipo precedentemente comunicati. Il titolare del trattamento dovrà infine dare conferma dell’adempimento a questa Autorità e all’interessato entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Le comunicazioni – ha precisato ancora il Garante – vanno fatte in forma anonima o aggregata e l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.

La fattispecie – afferma la Dir Presidi – è evidentemente estendibile a tutte le pubbliche amministrazioni

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