Svolgimento altro lavoro, attività e cariche incompatibili per docenti e ATA

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Il personale della scuola (docente, educativo e ATA), rientrando nella categoria dei pubblici dipendenti, è soggetto ai divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all’assunzione di cariche in determinati tipi di società.

Vediamo quali sono le attività incompatibili e le eccezioni.

Incompatibilità: in quali casi

Le incompatibilità sono quelle indicate dall’articolo 60 del DPR n. 3/1957, secondo cui è vietato svolgere le seguenti attività e assumere le seguenti cariche:

  • esercizio del commercio e dell’industria;
  • impieghi alle dipendenze di privati;
  • cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.

Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo nell’art. 61 del summenzionato DPR, nel caso di società cooperative.

L’articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo n. 297/94 all’art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”

Incompatibilità e dipendi in part-time

Il DPCM n. 117/89 e la legge n. 662/96 hanno poi mitigato le disposizioni suddette, permettendo ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo.

Lo svolgimento delle predette attività è possibile a condizione che non si determini una situazione di conflitto d’interesse con l’attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell’amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.

Il decreto legislativo 165/01 ha poi confermato, all’articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96.

Incompatibilità: esercizio del commercio e dell’industria

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, cosa si intende per esercizio del commercio e dell’industria.

Per esercizio del commercio e dell’industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.

L’esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.

Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

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