Ruolo dopo 3 anni supplenza: avvio discussione proposta di legge Pittoni

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Contratti a tempo determinato per tre anni su posto vacante: analisi e commento dello Snasl al DDL 355 presentato dal Sen. Pittoni. 

Contratti a tempo determinato: modifica al comma 131 della Buona Scuola

È in discussione, per la sua approvazione – scrive lo Snals –  alla VII Commissione del Senato, la proposta di legge relativa alla modifica del comma 131 della legge detta” Buona Scuola” in materia di contratti a tempo determinato del personale docente sulla scia di quanto stabilito nel Decreto Dignità.

SNALS: giusto eliminare la clausola

“Eliminare questa clausola che impedisce a chi ha lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali e che aggira la normativa europea che pone un limite ai contratti a termine è assolutamente la giusta direzione, condivisa ampiamente dallo Snals. ”

La relazione dell’on. Barbaro espone con chiarezza le innumerevoli criticità di tale norma evidenziando la profonda ingiustizia di trattamento in essa contenuta perché costituisce l’esatto contrario di quanto indicato da tempo dall’Unione Europea: i tre anni di servi­zio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo e non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto.

Va precisato però che i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati esclusivamente in una scuola statale; sono escluse le paritarie.

La proposta di Legge

La proposta di legge del DDL 355 contiene due articoli. L’art. 1 si declina in tre commi: 131, 131 bis e 131 ter:

  • Nel comma 131 viene espressamente stabilito che se i docenti, il personale educativo e ATA hanno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili hanno diritto ad essere stabiliz­zati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Al capoverso 131-bis si stabilisce che alla scadenza del terzo anno di servizio, ai do­centi, al personale educativo e ATA è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell’ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.
  • Il capoverso 131-ter inserisce una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti, quel personale educativo e ATA che, allo scadere dei tre anni di servizio, si trovino nell’impossibilità di conseguire la stabilizzazione a causa di carenza di posti.

Viene precisato nel disegno di legge che la norma tutela esclusivamente coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su posto vacante e disponibile.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals è un primo passo: è un provvedimento che deve essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

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