Supplenze sostegno, conferma supplente per garantire continuità didattica. A che punto siamo?

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Il decreto legislativo n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, dedica l’articolo 14 alla continuità didattica da garantire agli alunni disabili.

CONFERMA SUPPLENTE SPECIALIZZATO

La continuità didattica è garantita non solo dal personale docente specializzato di ruolo ma anche da quello a tempo indeterminato.

L’articolo 14, comma 3, del succitato decreto prevede quanto segue:

Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Il dirigente scolastico, dunque, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse per l’alunno, può confermare il supplente per l’anno scolastico successivo, fermo restando la disponibilità di posti per le operazioni riguardanti il personale a tempo indeterminato e il divieto di stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi (articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015).

La conferma del supplente può essere effettuata non prima dell’inizio delle lezioni.

DECRETO ATTUATIVO

Per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14 del summenzionato D.lgs.  66/2014, il Miur deve emanare un apposito decreto, atteso già per il corrente anno scolastico. Ne abbiamo parlato in Supplenze sostegno, conferma insegnante dell’anno precedente. I Presidi attendono indicazioni

Il decreto dovrebbe essere arrivato al CSPI nel mese di settembre 2017, come riferito in Supplenze su sostegno al docente dell’anno precedente, decreto quasi pronto. Ma per quest’anno vecchie regole.

Non sappiamo, ad oggi, se il CSPI abbia già esaminato il decreto. Certo è che, se si intende applicare le nuove disposizioni dal 2018/19, si deve dare un’accelerata all’iter di approvazione, affinché i dirigenti abbiano indicazioni prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

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