Supplenze sostegno a docenti con titolo estero ancora non riconosciuto, alcuni Presidi sono favorevoli

WhatsApp
Telegram

Torna a far discutere la questione delle abilitazioni/specializzazioni conseguite all’estero e del necessario riconoscimento in Italia, ai fini della validità come titolo per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, sebbene l’aggiornamento delle stesse si sia già concluso.

Il problema  è nato in provincia di Latina, come riferito da “Latina Quotidiano” a pagina 8 il 24 ottobre ultimo scorso.

Nell’articolo pubblicato nel summenzionato quotidiano si evidenzia la disparità di trattamento, cui sono stati oggetto alcuni docenti con abilitazione o specializzazione su sostegno conseguita all’estero, in Romania, ma non ancora riconosciuta dal Miur.

La disparità deriva dal fatto che alcuni dirigenti hanno inserito gli abilitati/specializzati all’estero senza riconoscimento in II fascia di Istituto, altri invece in III fascia con tutte le conseguenze del caso.

Proviamo a fare chiarezza, premettendo che per il riconoscimento dei titoli di abilitazione/specializazione conseguita all’estero è prevista una specifica procedura e che il Miur ha già informato che non esiste un riconoscimento automatico del titolo. Al contrario, come leggiamo nelle indicazioni fornite dal Ministero, l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi. 

Qui la procedura per il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, illustrata dalla professoressa G. Onnis.

Ritornando alle presunte disparità di cui sopra, è doveroso evidenziare che più che di disparità bisognerebbe parlare di mancata applicazione della normativa dei dirigenti che hanno inserito in II fascia di Istituto i docenti abilitati all’estero ma in attesa di riconoscimento del titolo da parte del Miur.

Come suddetto, infatti, il riconoscimento non è automatico ed è necessario un provvedimento ministeriale.

Nel caso specifico, poi, ossia quello relativo all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente abilitato all’estero, i dirigenti erano tenuti a rispettare anche quanto previsto dal DM n. 471/2017, disciplinante l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020.

Il citato DM, infatti, nell’articolo 2 lettera a) – punto 10) prevede sì la possibilità di inserimento per chi ha conseguito l’abilitazione all’estero, tuttavia è necessario il riconoscimento Miur:

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti:

10) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni …

E’ chiaro, dunque, che i dirigenti scolastici, per l’inserimento in II fascia dei docenti abilitati all’estero, dovevano richiedere il riconoscimento da parte del Miur o meglio, come indicato nell’articolo 8 del suddetto DM comma 3 lettera b, la presentazione del titolo (e conseguentemente il riconoscimento dello stesso).

Nonostante le disposizioni del DM e nonostante i presidi coinvolti a Latina siano stati convocati dall’USP, ciascuno ha deciso di operare a modo proprio.

Abilitazioni estero, validità in Italia: nota e Faq del MIUR

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”