Supplenze. Scuole paritarie possono assumere docenti non abilitati e in possesso di titolo di studio “affine”

WhatsApp
Telegram

Nota USR Veneto sulla difficoltà da parte delle scuole paritarie di trovare personale disposto a lavorare. Lo svuotamento delle graduatorie ad esaurimento da una parte e l’accresciuta necessità di supplenti nelle scuole statali mette in difficoltà le paritarie.

Queste ultime dovrebbero assumere solo personale in possesso del titolo di abilitazione, come previsto dalla legge n. 62/2000, fatta salva l’ipotesi del disposto di cui all’art. 51, comma 10, della legge 23.12.2000, n. 388, per i docenti già in servizio presso l’istituzione scolastica alla data di entrata in vigore della legge.

Premessa la difficoltà di reperire personale in possesso dell’abilitazione, considerata la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell’attività didattica, nei casi di effettiva e documentata impossibilità di individuare personale docente abilitato, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a insegnanti in possesso di titolo di studio affine.

Resta inteso che dovrà essere garantito l’impegno di proseguire nella ricerca di personale con titolo idoneo.

Si ricorda che il servizio prestato senza idoneo specifico titolo di studio non sarà riconoscibile ai fini della carriera nelle scuole statali.

Fin qui la nota dell’USR Veneto. Purtroppo a volte la realtà di alcune scuole ci insegna che la realtà è anche ben diversa e che non sempre questa legge è stata rispettata.

La nota USR Veneto

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri