Supplenze scuola: è possibile essere insegnante e ATA nello stesso anno scolastico

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Nell’ambito del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2014/15, è possibile lasciare la supplenza ATA per accettare la supplenza da docente, ovviamente andando in corso agli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro del personale ATA ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.

Nell’ambito del conferimento delle supplenze per l’a.s. 2014/15, è possibile lasciare la supplenza ATA per accettare la supplenza da docente, ovviamente andando in corso agli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro del personale ATA ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.

Le sanzioni

Art. 7. Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro

1. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1:

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo;
2) l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

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2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

Si ricorda inoltre che in base all’art. 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) "le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità."

Pertanto è possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purchè i contratti siano separati e non contemporanei.

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