Supplenze, risoluzione anticipata del contratto per decesso del titolare: la Corte di Cassazione conferma che non si può

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Non si può rescindere il contratto ad un supplente per decesso del titolare perché dopo il 31/12 sono tutte supplenze temporanee con garanzia della continuità didattica.

Con Ordinanza n. 15381 del 6/6/2019 la Corte di Cassazione conferma quanto da anni sostengo in materia di supplenze: neanche il decesso del titolare può essere causa di risoluzione di un contratto e trattandosi di ipotesi avvenuta dopo il 31/12 va comunque garantita la continuità didattica agli allievi.

La sentenza recita:

“…va premesso che il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che, come si desume dalla clausola 3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE «è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico» sicché, a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato, le parti del contratto «conoscono dal momento della sua conclusione la data o l’evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto”.

E ancora

“ai sensi degli artt. 4 L. n. 124/1999, 6 d.M. n. 430/2000 e 44 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola, la supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico, per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale, non può essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l’ipotesi di giusta causa, solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, dall’altro la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione del contraente, perché l’incarico resta riconducibile alla species della supplenza temporanea”.

Qui i miei articoli sul tema

Supplenze: posti disponibili dopo il 31/12, competenza del Dirigente. Sì a continuità didattica del supplente. Chiarimenti

Supplenze: non è possibile revocare il contratto in corso per il “rientro anticipato del titolare”

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