Supplenze, quante sono le tipologie? Lo spiega la Cassazione

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La Corte di appello di Brescia, pronunciando sull’appello proposto dal MIUR, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha rigettato la domanda di una assistente amministrativo

Il fatto

La domanda era diretta al riconoscimento del diritto a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto, con conseguenze sull’anzianità contributiva e di servizio, relativamente ai due contratti a tempo determinato stipulati in data 24 ottobre 2009 e 18 ottobre 2010 con scadenza 30 giugno di ciascuno degli anni scolastici. La ricorrente impugnava il tutto, il ricorso giungeva in Cassazione che con sentenza Num. 21167 Anno 2018 così si pronunciava rigettandolo.

Le varie tipologie di supplenze nella scuola spiegate dalla Cassazione

“Quanto al merito, va premesso che la legge n. 124 del 1999 ha differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie (art. 4). Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti e hanno scadenza al termine dell’anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l’intero anno.

Questa Corte ha osservato che (Cass. n. 15217 del 2017) in tema di supplenze brevi per l’insegnamento, la I. n. 124 del 1999, all’art. 4, commi 6 e 7, prevede che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, occorre attingere alle graduatorie permanenti, mentre, per il conferimento di supplenze temporanee, devono utilizzarsi le graduatorie di circolo e di istituto, articolate, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. A e B, del d.m. n. 430 del 2000, in tre fasce; a tali previsioni si aggiunge l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 155 del 2001, conv., con modif., dalla I. n. 333 del 2001, che introduce un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l’Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto.”

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