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Supplenze. Quando al personale è garantita la continuità della supplenza

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Il supplente breve ha titolo alla continuità del contratto se il titolare non rientra in servizio tra un’assenza e un’altra cambiando tipologia di assenza?

Aniello scrive

sono un assistente tecnico non di ruolo con contratto fino al 30 giugno! Ho chiesto congedo parentale fino al 6 giugno 2019. Giorni fa ho chiesto alla segreteria di sostituire 6 giorni di congedo parentale con malattia del bimbo che ha due mesi ( con certificato medico).Sia la segreteria che il dsga mi hanno invitato a non usufruirne perché li mettevo in difficoltà in quanto avrebbero dovuto licenziare l’attuale mio supplente e nominare un altro. Non è mia intenzione far licenziare il collega ma il 18 febbraio dovrò subire un importante intervento chirurgico e lo stesso mi è stato consigliato di non metterli in condizione di licenziare il mio sostituto! Ma è vera questa cosa? Nel senso se io cambio il motivo della mia assenza senza riprendere servizio non possono continuare con lo stesso supplente? Potete indicarmi una normativa?

Congedo interrotto da malattia

Sulla base dell’art.22 del T.U. 151/2001, il lavoratore può interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia.

Ovviamente  a tal fine il  lavoratrice presenterà la necessaria documentazione. In materia troverà applicazione la generale disciplina delle assenze per malattia di cui all’art.17 o 19 del CCNL  2007.

Proroga al supplente già in servizio

Dal momento che il congedo è stato richiesto fino al 6 giugno e ora viene interrotto dalla malattia, nel momento in cui termina la malattia può essere ripreso il congedo, detratti i giorni di malattia.

Il supplente, senza alcuna distinzione tra personale ATA e docente rimane in servizio se il titolare non rientra in servizio tra un periodo e l’altro.

Conclusioni

Il punto 3 della Circolare sulle supplenze per il 2018/19 riguarda le disposizioni comuni da applicare sia al personale docente che ATA e dispone:

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Come è facile capire, nel caso esposto da Aniello la scuola ha torto. Infatti il cambio della tipologia dell’assenza non fa assolutamente venire meno il contratto al supplente, se l’assenza del titolare è comunque continuativa.

Il supplente, infatti, in tutti i casi di supplenze brevi, decade solo al rientro del titolare in classe (docenti) o in servizio (ATA).

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