Supplenze personale ATA: quali sono i criteri per prorogare il contratto al 31 agosto

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Considerato ormai l’imminente chiusura dell’anno scolastico 2017/18, ecco una breve scheda sui criteri di proroga di contratto del personale Amministrativo – Tecnico – Ausiliario a tempo determinato, completa di riferimenti normativi.

La normativa di riferimento per le supplenze del personale ATA è il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze” ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430.

L’art. 1, comma1, del regolamento dispone che i posti del personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non siano stati assegnati mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Per la copertura dei suddetti incarichi verranno utilizzati le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali.

Tuttavia solo in caso di esaurimento delle sopra menzionate graduatorie, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti DS, mediante lo scorrimento delle Graduatorie di III FASCIA, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.

Naturalmente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze TEMPORANEE nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13/12/2000 n. 430. Utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Chi ha diritto alla proroga del contratto

Il comma 7 dell’art. 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430 afferma che, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato […],qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Quindi, qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.

Così come ribadisce la circolare del MIUR prot. n. 20117 del 19-04-2018, pertanto le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).

Il personale, invece, che è stato nominato su posto vacante e disponibile ha diritto di proroga fino al 31 Agosto. È ormai chiaro e ribadito anche da diverse sentenze, che chi ricopre una supplenza su posto “vacante e disponibile” cioè privo di titolare, ha diritto di rimanere in servizio fino al 31 agosto. Mentre i contratti con decorrenza fino al 30 giugno sono su posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31/12.

Dunque, la natura della durata del contratto dipende unicamente dalla tipologia del posto che deve essere ricoperto.

Anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Taranto nel giugno 2004, ha confermato quanto sopra sostenuto, inoltre il Tribunale di Chieti ha emesso un’ordinanza in tal senso in data 11/6/2007.

Per di più la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09 ), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).

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