Supplenze oltre i 36 mesi, c’è abuso di precariato se il posto è al 31 agosto. Sentenza Cassazione

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La reiterazione dei contratti a termine per i supplenti della scuola è da condannare se oltrepassa i 36 mesi su posti vacanti in organico di diritto. La Cassazione lo mette per iscritto in una sentenza.

I posti in organico di diritto sono quelli che nelle convocazioni vengono assegnati fino al 31 agosto.

Cinque insegnanti avevano in un primo tempo ottenuto il risarcimento dei danni, fissato i in 15 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, oltre al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell’anzianità di servizio effettivo in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato.

Il Miur però aveva impugnato in Cassazione la decisione, lamentando l’errata equiparazione da parte dei giudici dell’organico di fatto all’organico di diritto, ai fini del carattere abusivo della reiterazione dei contratti.

La Cassazione, su questo punto, concorda con il Ministero.

Pertanto, la condanna per reiterazione dei contratti di supplenza può avvenire esclusivamente se tali supplenze sono state svolte su posti in organico di diritto.

Nulla dice la sentenza, non essendo oggetto del ricorso, della possibilità di poter ricorrere se il posto è stato erroneamente assegnato al 30 giugno, pur essendo disponibile in organico di diritto.

sentenzamiur

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