Supplenze: non è possibile revocare il contratto in corso per il “rientro anticipato del titolare”

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di Paolo Pizzo – L’ARAN in un Orientamento applicativo conferma la nostra linea interpretativa. Pubblichiamo il parere Aran sul contratto stipulato dal supplente e sulla possibilità o meno di poterlo risolvere per rientro anticipato del titolare.

di Paolo Pizzo – L’ARAN in un Orientamento applicativo conferma la nostra linea interpretativa. Pubblichiamo il parere Aran sul contratto stipulato dal supplente e sulla possibilità o meno di poterlo risolvere per rientro anticipato del titolare.

Il caso è quello della sostituzione del docente titolare con un supplente al quale viene effettuato un contratto fino all’ultimo giorno di assenza del titolare.

Nel caso il docente titolare decidesse di anticipare il rientro in servizio (es. da un’aspettativa o altro tipo di congedo, compreso il rientro anticipato al lavoro da una malattia, previa certificazione medica ecc.), e il dirigente scolastico accogliesse la richiesta, il contratto del supplente può essere risolto prima della scadenza?

L’Aran risponde:
“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

La  questione è stata da noi affrontata nell’ottobre del 2012 “allargando” il campo anche ai docenti di sostegno nei casi di prolungate assenze o di ritiro da scuola dell’allievo disabile.

Il nostro parere del 22/10/2012

http://www.orizzontescuola.it/news/personale-docente-illegittima-risoluzione-unilaterale-dei-contratti-rientro-anticipato-del-tito

Parere ARAN 14/6/2013

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3682-scuola-costituzione-del-rapporto-di-lavoro/5575-scu140613orientamentiapplicativi

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