Supplenze, lasciare nomina al 30 giugno con clausola. Tutte le info

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Numerosi docenti ci chiedono se sia possibile lasciare una nomina al 30 giugno con clausola di rescissione (i nuovi contratti introdotti dall’art. 41 del CCNL 2016/18) a favore di una nomina al 30 giugno assegnata da graduatorie definitive, quindi senza clausola.

L’art. 41 del CCNL: i contratti con clausola di rescissione

Da quest’anno i contratti stipulati da graduatorie di istituto del precedente anno scolastico (in attesa della produzione delle nuove graduatorie) presentano una novità. Aboliti i contratti fino ad avente diritto che hanno generato numerose problematiche negli anni, i contratti di supplenza vengono conferiti con data certa di termine e una clausola di rescisssione. Uno dei motivi della rescissione – dice il CCNL – può essere la nuova graduatoria, cioè l’individuazione di un avente diritto su quel posto.

Nuove graduatorie: bisogna riscorrere oppure no?

La risposta ufficiale più accreditata (il Ministero non è intervenuto in merito) è quella dell’USR Veneto.

F.A.Q.4 D: Una volta pubblicate le nuove graduatorie di istituto, l’Istituzione Scolastica le dovrà riscorrere, riconvocando tutti, anche coloro che hanno già rinunciato alla supplenza?

R: La finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ha un profilo diverso rispetto al rinnovo triennale delle graduatorie stesse. Tuttavia, in caso di nuovi inserimenti, porta alla produzione, diffusione e pubblicazione di nuove graduatorie aggiornate. Per tale ragione, pur essendo prevista la risoluzione del contratto (come stabilito nella clausola risolutoria presente nei contratti stessi ex art. 41 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) dell’ultimo/i nominato/i, in caso di eventuali inserimenti in posizione utile alla nomina da parte di nuovi candidati – si ritiene che non debbano essere riscorse le graduatorie, come invece previsto per il rinnovo triennale delle stesse.

Essa tuttavia non tiene conto di  alcune circostanze.

Il principio generale è che non bisogna riscorrere le graduatorie, altrimenti il contratto con clausola di rescissione altro non sarebbe che il vecchio contratto con formula “fino all’avente diritto” camuffato in altra maniera. Quindi il docente che ha rifiutato la supplenza perché presentava questa formula non avrebbe diritto ad avanzare pretese.

Lasciare supplenza al 30 giugno con clausola

Per lo stesso principio il docente al quale viene proposta una supplenza da altra scuola al 30 giugno senza clausola di rescissione non può lasciarla, in quanto la sua nomina ha già una data certa di termine.

Secondo l’USR Veneto le graduatorie non vanno scorse neanche in caso di nuovi inserimenti. Questo ci lascia perplessi (anche tenendo conto del fatto che siamo nel triennio di vigenza delle graduatorie).

Le graduatorie possono essere scorse nel momento in cui si individua un nuovo avente diritto (situazione possibile perché per effetto dei dimensionamenti le posizioni di alcuni docenti sono mutate. Vedi Graduatorie di istituto definitive, alcuni docenti perdono posizioni. I motivi)

Naturalmente va sottolineato che in questo frangente le presidenze e le segreterie scolastiche non sono state supportate da indicazioni ministeriali, e questo ha creato differenti interpretazioni. Non è difficile trovare sui social conversazioni tra docenti che raccontano la propria esperienza in merito, in cui si racconta che è stato possibile lasciare il contratto con clausola a favore di uno che non la presentasse o che al contrario non sia stato concesso. Il tutto in nome di un’autonomia che stentiamo a credere faccia veramente bene alla scuola.

Le segreterie lamentano inoltre alcune problematiche per le convocazioni.

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