Supplenze, ITP depennati da seconda fascia in caso di sentenze negative

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Nella circolare sulle supplenze diramata dal Miur il 28 agosto, si forniscono nuovi chiarimenti relativi al contenzioso ITP per l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto. 

La circolare richiama le sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP (ma anche altre analoghe successive) per cui ai docenti in possesso di tale titolo non spetta l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto:

  1. i docenti inseriti in II fascia destinatari delle succitate sentenze e di altre analoghe dovranno essere esclusi dalla predetta fascia;
  2. in caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, i docenti interessati dovranno essere inseriti in II fascia con riserva;
  3. in caso di sentenze favorevoli definitive e quindi  non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l’inserimento in II fascia “pleno iure”

Nel caso di attribuzione di supplenza a docenti ITP inseriti con riserva, il contratto dovrà contenere apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Si evidenzia che resta fermo il diritto all’inserimento a pieno titolo degli ITP nella III fascia delle graduatorie di istituto.

Supplenze 2019/20, ecco circolare Miur: diplomati magistrale, sostegno, continuità didattica, priorità 104, ITP. [Anteprima]

Si veda a tal proposito la circolare dell’Ufficio Scolastico di Torino

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