Supplenze insegnanti: quando se ne può lasciare una per un’altra
Quando si può lasciare una supplenza per un’altra? I docenti che hanno in atto una supplenza fino al termine delle lezioni ad orario intero devono essere convocati? La normativa.
Una lettrice ci scrive ” Supplenza su potenziamento Scienze Motorie al 12/6/2019. Ho ricevuto altra convocazione per potenziamento Scienze Motorie al 30/6/2019. Posso lasciare la prima ed accettare la seconda?”
Insegnante con supplenza al termine delle lezioni con orario intero non è convocabile
La risposta al quesito è negativa. Il 12 giugno – anche se nella mail non è specificato – è la data di termine delle lezioni in alcune regioni (qui il calendario). Il docente sta dunque svolgendo una supplenza temporanea, si presuppone ad orario intero.
Pertanto non è possibile lasciare la supplenza con orario intero per un’altra al 30 giugno (che deve essere conclusa in quella data solo se la disponibilità del posto si è verificata prima del 31 dicembre, altrimenti anche quella supplenza sarà fino al termine delle lezioni).
Lo stabilisce il Regolamento delle supplenze (DM 131/2007) art. 8 comma 2 “Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.”
Quando si può lasciare una supplenza per un’altra
Dunque, le circostanze per cui si può lasciare una supplenza per un’altra sono:
- non avere superato il 30 aprile di ciascun anno scolastico
- essere in servizio su supplenza temporanea
- entro il 30 aprile, se non si è già in servizio almeno fino al termine delle lezioni si può accettare supplenza che arrivi fino al termine delle lezioni o al 30 giugno o al 31 agosto
- affinché una supplenza sia conferita al 30 giugno dopo la data del 31 dicembre, la disponibilità del posto deve essersi verificata entro il 31 dicembre.
- Si può sempre lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per accettarne un’altra dalle Graduatorie ad esaurimento.
N.B. Se il docente non è in servizio per orario intero, può richiedere il completamento.
E’ possibile leggere altri esempi nelle FAQ di Paolo Pizzo sulle supplenze
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