Supplenze, illegittima la revoca del contratto se l’avente diritto non rientra in servizio immediatamente

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Se l’avente diritto non rientra immediatamente in servizio il Dirigente Scolastico non può revocare e/o rescindere il contratto a tempo determinato del docente supplente. L’Amministrazione va condannata al risarcimento del danno pari alle giornate lavorative perse dal supplente.

Lo ha stabilito con chiarezza il Tribunale di Roma con sentenza n. 4559/2018 del 31 maggio 2018 in seguito ad un ricorso dell’Avv. Domenico Naso.

La norma violata dall’Amministrazione è l’art. 1 del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che recita testualmente: “1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico”.

Pertanto, tutti i supplenti che hanno ricevuto la revoca del contratto per rientro dell’avente diritto e qualora questi non sia immediatamente rientrato, possono agire davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, premesso di avere effettuato delle supplenze nell’anno scolastico 2014/15 in un I.C. di Roma in virtù di diversi contratti a tempo determinato e di avere subìto in data 7/4/2015 l’ingiusta revoca del contratto sottoscritto in data 23/3/2015 asseritamente per rientro dell’avente diritto che in realtà rientrava in servizio solamente in data 1/9/2015, chiedeva la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive pari a quattro mensilità o in subordine pari a 39 giorni, cioè quelli intercorrenti tra la revoca illegittima del contratto e la scadenza dello stesso, argomentando diffusamente in diritto.
Si costituiva in giudizio il M.I.U.R. chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto alla subordinata per le ragioni di seguito esposte.

È documentale la circostanza che la titolare del posto che la ricorrente suppliva non rientrò in servizio all’indomani della revoca, bensì solo in data 1/9/2015 (all. 5 al ricorso).

Pertanto l’amministrazione resistente ha violato l’art. 1 del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che recita testualmente: “1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico” (all. 7.1 al ricorso).
Ne discende che l’amministrazione resistente debba essere condannata al pagamento delle giornate lavorative intercorrenti tra la illegittima revoca del contratto di lavoro (8 aprile 2015) e la data del 17 maggio 2015, fissata contrattualmente quale termine finale del rapporto di lavoro, per un importo totale di € 1.326,00 netti (all. 10 al ricorso), oltre accessori.

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