Supplenze graduatorie di istituto, faq su: ITP in II fascia, MAD, sostegno e completamento orario

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L’USR Veneto ha pubblicato una serie di Faq relative all’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto.

Le Faq riguardano diverse fattispecie: conferimento supplenze supplenze da MAD;conferimento supplenze posto di sostegno tramite graduatorie incrociate; possibilità di lasciare uno spezzone per una cattedra intera; pubblicazione elenchi aggiuntivi e nuova convocazione …

Faq

F.A.Q.1 D: Un docente che ha accettato una nomina da UAT su uno spezzone orario fino al 30 giugno può abbandonare la supplenza dopo aver assunto servizio per accettarne una a tempo intero fino al 30 giugno o 31 agosto conferita dal Dirigente Scolastico?

R. No, in quanto incorrerebbe nelle sanzioni previste dall’art. 8 del D.M.131/2007. Il docente ha, comunque, titolo al completamento dell’orario.

F.A.Q.2 D: Un docente con titolo di specializzazione per il sostegno, che risulta inserito in graduatoria di altra provincia e invia una M.A.D. alle scuole di una provincia del Veneto, può essere assunto prima degli aspiranti senza specializzazione inseriti nelle graduatorie di II° e III° fascia?

R. No. Le M.A.D. devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’Istituto.

F.A.Q.3 D: Un docente che ha assunto servizio per una supplenza a tempo pieno fino al 30 giugno conferita dal Dirigente Scolastico può lasciare detta supplenza per accettarne un’altra fino al 31 agosto conferita dallo stesso o altro Dirigente Scolastico?

R. No. L’accettazione di una supplenza e la successiva assunzione in servizio non ammettono la rinuncia della stessa per accettarne altre (D.M. 131/2007 art.3 c.4-5). Solo i contratti per supplenze di durata inferiore al termine delle lezioni possono essere risolti anticipatamente, ma esclusivamente nel periodo dell’ a.s. che va fino al 30 di aprile e per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre (art. 8 c. 2 DM 131/20017).

F.A.Q.4 D: Una volta pubblicate le nuove graduatorie di istituto, l’Istituzione Scolastica le dovrà riscorrere, riconvocando tutti, anche coloro che hanno già rinunciato alla supplenza?

R: La finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ha un profilo diverso rispetto al rinnovo triennale delle graduatorie stesse. Tuttavia, in caso di nuovi inserimenti, porta alla produzione, diffusione e pubblicazione di nuove graduatorie aggiornate. Per tale ragione, pur essendo prevista la risoluzione del contratto (come stabilito nella clausola risolutoria presente nei contratti stessi ex art. 41 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) dell’ultimo/i nominato/i, in caso di eventuali inserimenti in posizione utile alla nomina da parte di nuovi candidati – si ritiene che non debbano essere riscorse le graduatorie, come invece previsto per il rinnovo triennale delle stesse.

F.A.Q.5 D: Un docente che assume servizio per uno spezzone orario da una determinata classe di concorso, può chiedere di completare l’orario con ore di sostegno – per cui non possiede il titolo – nella scuola in cui ha assunto servizio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria incrociata (diritto al completamento)?

R: No, a meno che non sia provvisto del titolo di specializzazione per il sostegno (in analogia a quanto previsto per il docente abilitato con diritto al completamento – cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/2018).Pertanto al docente non specializzato verrà attribuito il completamento orario per sostegno se risulterà in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto.

F.A.Q.6 D: Il docente tecnico pratico (ITP), che invia una richiesta/diffida per inserimento in seconda fascia dichiarando di aver presentato un ricorso senza produrre copia del ricorso e non producendo alcun provvedimento cautelare, ha diritto ad essere inserito in seconda fascia?

R: No. I nuovi inserimenti possono avvenire solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti debitamente documentati (cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/18).

F.A.Q.7 D: Nell’incrocio delle graduatorie finalizzate ai posti di sostegno per docenti non specializzati, i Dirigenti scolastici devono inserire anche i candidati che hanno prodotto domanda per classi di concorso il cui insegnamento non viene impartito nella propria scuola, pur risultando presenti nelle graduatorie (ad esempio, in graduatoria di un ITIS è presente un candidato per l’insegnamento di pianoforte, materia non insegnata in quell’istituto)?

R: L’art. 5 c.1 del D.M.131/2007 prevede che: “il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del c.6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al c.3.” Pertanto, se il Dirigente decide di pubblicare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto, dovrà utilizzare anche questi per formulare la graduatoria incrociata.

F.A.Q.8 D: E’ possibile riconfermare, per il criterio della continuità didattica, i docenti di sostegno con o senza specializzazione che hanno avuto l’incarico l’anno precedente?

R: No. In assenza di specifiche norme regolamentate, non si possono confermare i docenti dell’anno precedente, ma si dovrà scorrere la graduatoria.

F.A.Q.9 D: Qual è la procedura di convocazione per l’assegnazione di incarico a tempo determinato per il personale docente e ATA?

R: Il personale docente e ATA deve essere convocato individualmente tramite posta elettronica utilizzando la piattaforma SIDI. L’avviso sul sito dell’UAT o su quello della scuola non deve, pertanto, essere considerato sostitutivo della convocazione individuale.

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