Supplenze fino avente titolo e successivamente a titolo definitivo. Chiarimenti per il Dirigente

WhatsApp
Telegram

Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica “Chiedilo a Lalla”. Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

Supplenze fino avente titolo e successivamente a titolo definitivo. Chiarimenti per il Dirigente

Dirigente scolastico  – Gent. dott. Pizzo, Invio una richiesta di delucidazioni sul seguente caso: Sono state assegnate ad ottobre due supplenze fino avente diritto per Lingue in Istituto superiore. Le docenti supplenti hanno subito richiesto congedo per maternità. Su questi due posti sono state convocate altre supplenti , che hanno avuto contratto di supplenza breve fino a data di scadenza (dicembre). Ora abbiamo di nuovo convocato perché dopo la chiusura delle GAE possiamo assegnare i posti fino al 30 giugno 2017. Il mio dubbio riguarda proprio questi due posti: dobbiamo considerarli supplenza breve e quindi non da riconvocare? Almeno fino alla data di scadenza del contratto a dicembre? Oppure, visto che le supplenti in congedo per maternità erano comunque fino all’avente diritto, dobbiamo riconvocare? In questa seconda ipotesi, supponiamo che la supplente in congedo per maternità perda la supplenza perché scalzata da una docente che è prima di lei in graduatoria, cosa succede al suo congedo per maternità? Se lo porta dietro nella nuova scuola? Ancora: la supplente che aveva accettato la supplenza breve fino a dicembre, può avere una modifica del contratto da supplenza breve per congedo maternità ad un altro fino avente diritto, in attesa di nuova convocazione, nel caso in cui la docente supplente con congedo per maternità scelga lei stessa una nuova scuola? Grazie per l’attenzione.

Nomine fine avente diritto sostegno: è necessario effettuare nuove convocazioni

Scuola – Buonasera, Sono un assistente amministrativo di un istituto comprensivo della provincia di Arezzo e vorrei sapere se èn ancora vigente la nota MIUR, di seguito descritta, n. 8879 del 23/11/2012 “Si fa riferimento ai quesiti ricevuti circa il mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente privo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia,anchedopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia. Al riguardo,si confermano le disposizioni precedentemente impartite con le note 9379 del 15 novembre 2011 e 20893 del 31 ottobre 2007, secondo cui, in carenza assoluta di aspiranti specializzati,i dirigenti scolastici,in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo. In attesa di chiarimenti ringrazio.

 Chiedilo a Lalla

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri