Supplenze fino ai 10 giorni scuola dell’Infanzia e Primaria: ecco qual è la normativa
Nelle scuole dell’infanzia e primaria è possibile accettare supplenze fino a 10 giorni. Cosa succede se la supplenza diventa di almeno 11 giorni?
Una docente scrive:
Sono una supplente a tempo determinato,ho iniziato con una supplenza fino a dieci giorni e la docente continuava a prendere la malattia a dieci giorni alla volta per un totale di 40 giorni dopo che io avevo lavorato per 40 giorni ,la docente porta un certificato medico di trenta giorni,quindi io non sono stata più chiamata ,perché dicono loro, hanno dovuto scorrere la graduatoria per quelli con più di quindici giorni fra i quali c’ero anche io, però prima di me c’era una supplente libera, quindi ho perso un mese di supplenza. Hanno agito bene oppure la supplenza spettava a me per continuità avendo già lavorato per quaranta giorni di continuo?
Supplenze pari o inferiori ai 10 giorni
L’art. 7 comma 7 del DM 131/07 dispone che
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi.
Supplenze superiori ai 10 giorni
Lo stesso comma specifica che nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, , del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
Conclusioni
Nella sola scuola primaria e dell’infanzia esistono le c.d. “supplenze scuola infanzia e primaria fino a 10 giorni” ovviamente effettuate in ordine di graduatoria e con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata, e si svolgono in 2 fasi:
- dalle ore 7,30 alle ore 9,00 vengono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetti la proposta. In caso di esito negativo (nessuno abbia accettato);
- dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00 possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.
La proroga della supplenza del docente già in servizio si effettua esclusivamente se il titolare continua la propria assenza non superando mai i 10 giorni.
Se una di queste assenze dovesse essere di almeno 11 giorni, la supplenza decade e bisogna riscorrere la “normale” graduatoria non attingendo più a quella delle supplenze fino ai 10 gg., come è il caso della docente che ci scrive.
Pertanto la procedura adottata dalla scuola è corretta.
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