Da supplenza breve ad annuale, si può. Fino ad avente diritto, completamento orario, sanzioni, posti potenziamento

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Riproponiamo articolo pubblicato il 10 settembre. L’USR Veneto ha definito le modalità con le quali attribuire le supplenze per l’a.s. 2016/17.

Per numerose classi di concorso non sono state ancora pubblicate le graduatorie di merito del concorso 2016 e numerose GAE sono esaurite. Non risulta quindi possibile procedere alla copertura delle cattedre in tempo utile per l’avvio delle lezioni. Al fine di garantire, per quanto possibile, il regolare avvio dell’anno scolastico, i Dirigenti scolastici potranno nominare i supplenti dalle rispettive graduatorie di istituto.

Si suggerisce di invitare i Dirigenti scolastici a stipulare i contratti da graduatorie d’istituto fino a nomina dell’avente titolo, essendo ancora in corso alcune operazioni relative al personale a tempo indeterminato.

CANDIDATI IN POSSESSO DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L’A.S.2001/02 in possesso di ordinanza favorevole del giudice amministrativo o del giudice ordinario

Per quanto riguarda i candidati inclusi nelle GAE e nelle graduatorie di istituto in virtù di pronunce giudiziali relative a ricorrenti in possesso di diploma magistrale, si rinvia alla nota di questa Direzione, prot. n. 16622 del 5.09.2016. Si invitano pertanto SS.LL. nonché i Dirigenti scolastici a procedere nei confronti degli aspiranti inseriti in posizione utile nelle GAE in quanto in possesso di ordinanze cautelari a loro favorevoli, sia provenienti dal giudice amministrativo che dal giudice ordinario, a stipulare contratti a tempo determinato, apponendo la clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente.

SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni, nel caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o per mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione o, ancora, in caso di abbandono del servizio, trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 8 del Regolamento. E’ consentito differire la presa di servizio nei casi contemplati dalla normativa vigente (es. maternità, malattia, ecc.).

Completamento orario

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5 del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E’ comunque fatta salva la possibilità di completare l’orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto per la stessa ed altre classi di concorso. Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d’istituto. Conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso. Il completamento d’orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

Posti potenziamento

I posti del potenziamento, di cui all’art. 1 comma 95 della legge 107/2015, non possono – di norma – essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purchè si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

La nota dell’USR Veneto

Supplenze docenti e ATA a.s. 2016/17. Nomine e sanzioni, delega, spezzoni pari o inferiori a 6 ore. La circolare Miur

Tutto sulle supplenze

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