Supplenze di 180 giorni per tre anni non danno l’abilitazione all’insegnamento. Consiglio di Stato respinge richiesta

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Aver prestato servizio di insegnamento per 180 giorni di servizio per tre anni non costituisce requisito perché il docente possa essere considerato “abilitato” all’insegnamento.

L’abilitazione all’insegnamento permette al docente di passare dalla III alla II fascia delle graduatorie di istituto. Il 26 marzo inoltre si è chiusa la partecipazione al concorso a cattedra riservata ai docenti in possesso di abilitazione, che porterà alla costituzione di una graduatoria di merito regionale per ogni classe di concorso, dalla quale i docenti saranno progressivamente assunti a tempo indeterminato.

Il ricorso, dopo essere stato respinto con ordinanza cautelare dal TAR Lazio è stato presentato anche al Consiglio di Stato che, con provvedimento n.N. 01898/2018 REG.RIC. ha respinto l’appello cautelare con la seguente motivazione

“per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS, n. 6977/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del decreto ministeriale 374 del 01/06/2017 di aggiornamento triennale della II e III fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo e di tutti gli atti consequenziali, nella parte in cui non riconosce l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e la conseguente collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso interessate, nei riguardi dei docenti in possesso di un servizio didattico triennale (almeno 180 gg. di servizio per ognuna delle 3 annualità).

[…]

Considerato – a un esame tipico della sede cautelare – che l‘appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris , in quanto l’attività di docenza vantata dagli appellanti non può essere ritenuta equivalente all’abilitazione all’insegnamento espressamente richiesta dalla normativa vigente ai fini dell’inserimento nella II^ fascia delle graduatorie di istituto;

Considerata la novità della questione in esame, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio cautelare tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

respinge l’appello cautelare (Ricorso numero 1898/2018)”

Ricordiamo che la normativa attuale, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, prevede un concorso a cattedra da espletarsi con cadenza biennale, riservato ai docenti che possono vantare una anzianità di servizio di tre anni negli otto anni precedenti il bando, purché un anno sia stato prestato sulla classe di concorso richiesta. Il decreto e il bando di questo concorso non sono stati ancora pubblicati, ma l’iter è stato avviato con la trasmissione al CSPI della tabella di valutazione dei titoli.

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