Supplenze, convocazioni tramite mail: la mancata risposta entro 24 ore equivale a rinuncia

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La procedura di interpello delle scuole per la chiamata dalle graduatorie d’istituto è regolata dall’articolo 12 del DM 374 del 1 giugno scorso.

Per poter essere interpellati è necessario che gli aspiranti docenti indichino il loro indirizzo di posta elettronica nella domanda: infatti le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.

Il messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
Nella proposta vanno indicati:

a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
c) le indicazioni di tutti i trarniti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti essa deve, inoltre, contenere:
aa) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
bb) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti g1i aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo, comunque, conto che:
a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per ogni sistema di convocazione già in uso;
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

L’art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro relativamente all’anno scolastico in corso.
La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014);
La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione.
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
Ai sensi della Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n.AOODGPER. 21992 la sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD).
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate;
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze; tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione

Annualmente il Ministero emana una circolare in cui vengono fornite ulteriori indicazioni sul conferimento delle supplenze per l’anno scolastico in corso.

Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: rinuncia, assenza, abbandono servizio. Le sanzioni

D.M. 374 

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