Supplenze: continuità didattica su posti di sostegno assegnati da graduatorie 2012/13

Di Lalla
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Lalla – Venerdì il Ministero ha emanato la nota Prot. n.8879 in cui si afferma che in caso di carenza assoluta di aspiranti specializzati, i dirigenti scolastici provvederanno alla conferma definitiva sui posti di sostegno il docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo. Ma, aggiungiamo noi, la nomina "in attesa dell’avente titolo", deve essere avvenuta da graduatorie relative all’a.s. 2012/13.

Lalla – Venerdì il Ministero ha emanato la nota Prot. n.8879 in cui si afferma che in caso di carenza assoluta di aspiranti specializzati, i dirigenti scolastici provvederanno alla conferma definitiva sui posti di sostegno il docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo. Ma, aggiungiamo noi, la nomina "in attesa dell’avente titolo", deve essere avvenuta da graduatorie relative all’a.s. 2012/13.

Questo significa che i docenti privi di titolo di specializzazione a poter essere riconfermati su supplenze per posti di sostegno sono quelli eventualmente nominati dalle nuove graduatorie di istituto, valide per l’a.s. 2012/13 e non dalle graduatorie 2011/12, ormai prive di qualsiasi efficacia nel momento in cui vengono prodotte quelle aggiornate.

I riferimenti normativi sono la nota n. 20893 del 31 ottobre 2007, la nota 9379 del 15 novembre 2011 cui ha fatto seguito la nota di precisazione 9498 del 18 novembre 2011

In essa il Ministero, che per lo scorso anno aveva diramato una analoga nota (richiamata in quella di venerdì) ha chiarito che "le disposizioni di conferma su posti di sostegno del personale privo di titolo già in servizio sui posti stessi con contratto “in attesa dell’avente titolo” riguardano, ovviamente, i docenti a suo tempo individuati come destinatari in quanto inclusi nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio scolastico. Per gli stessi posti, invece, ricoperti da supplenti eventualmente attinti dalle precedenti graduatorie di seconda e terza fascia si dovrà procedere all’attribuzione di nuovi contratti a titolo definitivo scorrendo integralmente le nuove graduatorie definitive"

Nella nota di quest’anno il Ministero non ha citato l’integrazione del 18 novembre 2011, ma a rigore essa fa parte integrante della nota citata del 15 novembre 2011. Alcuni docenti sostengono che la precisazione sarebbe inapplicabile quest’anno perchè non ci sono nuove graduatorie del triennio, ma solo un aggiornamento di quelle dell’a.s. 2011/12 che pure appartengono allo stesso triennio 2011/14 citato nella nota. Ma ricordiamo che tutti i contratti devono essere stipulati da graduatorie relative alle graduatorie aggiornate, e dunque nel momento in cui vengono pubblicate quelle relative all’a.s. 2012/13 le precedenti cessano di avere validità.

La nota n. 8879 del 23 novembre 2012 – conferma su posti di sostegno

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