Supplenze con art. 59: rinuncia al ruolo e perdita di titolarità

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Come funziona l’art. 59 per il personale ATA che accetta, per tre anni supplenze in altro profilo. Si può proseguire, a determinate condizioni. 

Un nostro lettore chiede

Sono un  collaboratore scolastico di ruolo è sono al terzo anno di incarico come assistente amministrativo art.59 vorrei sapere il punteggio di collaboratore scolastico ad assistente amministrativo per la prima fascia se si può rinunciare il ruolo  come assistente e vorrei sapere inoltre che siccome al quarto incarico si deve fare la domanda di mobilità perché si perde la titolarità della sede poi la domanda va fatta ogni anno ?

di Giovanni Calandrino – Il personale ATA può accettare per tre anni incarichi a tempo determinato in altro profilo/qualifica (art. 59 del CCNL 29.11.2007), senza perdere la titolarità.

La perdita della titolarità sulla scuola scatta dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.

Pertanto lei avendo già completato i tre canonici incarichi, alla prossima accettazione sarà collocata su sede provvisoria e dovrà essere invitata a partecipare alle operazioni di trasferimento, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio. Nella richiesta delle sedi può inserire la sede di precedente titolarità.

Valutazione del servizio di AA nel profilo di CS nelle graduatorie permanenti:

Il servizio prestato in qualità di CS è valutato nelle graduatorie permanenti nel profilo di AA come “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.”:

punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Si può rinunciare al ruolo come assistente? Se rinuncia all’immissione in ruolo di assistente amministrativo viene depennato dalla relativa graduatoria permanente e rimane nel ruolo di collaboratore scolastico.

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