Supplenze: come gestire le convocazioni da nuove graduatorie 2012/13. Per docenti e segreterie scolastiche: il “Vivifacile”

Di Lalla
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di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – Dal momento della pubblicazione delle nuove graduatorie d’istituto relative all’a.s. 2012/13 tutti i contratti stipulati “fino ad avente diritto” non hanno più valore, pertanto è necessaria da parte delle scuole la riconvocazione degli aspiranti supplenti inseriti nelle nuove graduatorie d’istituto al fine di assegnare le supplenze brevi (se ovviamente permangono le necessità di sostituzione del personale titolare assente) o fino al 30/6.

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – Dal momento della pubblicazione delle nuove graduatorie d’istituto relative all’a.s. 2012/13 tutti i contratti stipulati “fino ad avente diritto” non hanno più valore, pertanto è necessaria da parte delle scuole la riconvocazione degli aspiranti supplenti inseriti nelle nuove graduatorie d’istituto al fine di assegnare le supplenze brevi (se ovviamente permangono le necessità di sostituzione del personale titolare assente) o fino al 30/6.

L’obbligatorietà della riconvocazione è tale nonostante finora, come purtroppo ci risulta, diverse scuole hanno stipulato con i docenti supplenti dei contratti fino a data certa, per esempio per la sostituzione di docente in maternità fino al 21 dicembre o addirittura per spezzoni pari o inferiori le 6 ore fino al 30/6.

Pertanto, si suggerisce alle scuole, al fine di evitare possibili contenziosi, di procedere alla riconvocazione degli aspiranti inseriti nelle nuove graduatorie di istituto anche laddove i contratti siano stati stipulati con data certa invece che “fino ad avente diritto”.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi della nota ministeriale del 12 settembre 2012 il rinnovo delle graduatorie d’istituto non riguardava solo le scuole oggetto di dimensionamento ma “tutte le scuole” e di conseguenza nel procedimento di rinnovo risultano coinvolte tutte le graduatorie d’istituto.

Premessa

Premettiamo, a conoscenza di tutti i docenti e delle segreterie scolastiche, che il sistema informativo attraverso cui è gestita la modalità di interpello del personale supplente è predisposto in modo da avvisare le scuole in caso di mancato funzionamento della trasmissione e mancata ricezione del messaggio.

Le scuole hanno l’obbligo di verificare che le comunicazioni inviate siano state ricevute dal destinatario della proposta di contratto.
Il sistema, infatti, prevede l’avviso di ricezione al messaggio di posta elettronica certificata o tradizionale.

Nei casi in cui però per qualunque motivo l’uso della piattaforma dovesse risultare non praticabile, le scuole devono provvedere alla convocazione mediante le metodologie tradizionali.
Pertanto solo nel caso in cui il sistema informatico non funzioni risulterà “giustificato” da parte della scuola l’invio ai candidati di una proposta di supplenza con metodo diverso da quello della comunicazione on–line.
Se la motivazione addotta dalla scuola sull’utilizzo del mezzo tradizionale (es. telefono) non venisse ritenuta adeguata da parte dei revisori in sede di controllo, si potrebbe configurare una responsabilità del dirigente scolastico per danno erariale (oltre a sussistere un vizio di forma nella procedura di interpello).

La procedura di interpello del personale supplente

Le scuole devono interpellare gli aspiranti a supplenze e riscontrarne la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “VIVIFACILE” che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:

a) Messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) Messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).

L’utilizzo della procedura “VIVIFACILE” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che:
a) Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso (es. telefono).
b) Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere obbligatoriamente:

  • I dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • Il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • Le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

  • L’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
  • La data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Quali sono i supplenti che devono essere interpellati?

A. L’aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.
B. L’aspirante che sia già titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo non deve essere interpellato.
C. L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi inferiori a quelli indicati nel punto B (cioè supplente che non sia già contrattualizzato fino al 30/6 o al 31/8) ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato solo se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di lezione secondo il calendario regionale) o oltre.
D. L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti.
E. L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato sia se l’offerta della scuola riguardi l’ipotesi di cui al punto C (per un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre) sia se ricada nell’ipotesi di cui al punto D (ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti).
È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra “sino alla nomina dell’avente titolo” solo se su posto di sostegno.
G. È sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo (di qualunque tipologia di supplenza si tratti).
H. È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento (indipendentemente dalla consistenza in termini di ore della supplenza offerta).
I. La rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di insegnamento al momento dell’offerta di supplenza.
In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l’interessato, quest’ultimo non deve essere interpellato in quanto l’accettazione comporterebbe l’abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico.

Nota bene
Non è possibile il frazionamento della cattedra di un titolare assente distribuendo le ore tra i docenti interni: molto chiara in questo senso la nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 che avendo come oggetto l’assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno afferma:

“confermando le precedenti circolari è ribadito che al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre”.
es. le ore di una riduzione per allattamento non possono essere assegnate come ore eccedenti ai docenti interni (neanche a completamento orario per un supplente già in servizio nella scuola) ma devono essere necessariamente offerte ad un supplente attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Aggiungiamo una nota più recente del MIUR (prot. n. AOOGGPER 9839 del 8 novembre 2010), già in ottica di spending review, in cui si specifica “che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”

Tale nota è stata richiamata in una recente circolare dell’USR Piemonte:

Figuriamoci trovarsi di fronte ad un pagamento di ore eccedenti ai docenti interni per una riduzione oraria per allattamento che potrebbe durare dei mesi!

Purtroppo, nonostante queste chiare precisazioni del Ministero e di qualche ufficio scolastico regionale, ci risulta che diversi Dirigenti non applichino tali indicazioni e continuino ad assegnare tali ore eccedenti ai docenti interni. Chiediamo ovviamente a tutti di vigilare, dalle RSU alle segreteria scolastiche fino agli stessi docenti.

Ricordiamo inoltre che dall’1 gennaio 2013 tutte le supplenze brevi saranno a carico del MEF e non della scuola.

È possibile la nomina di un supplente anche per un solo giorno di assenza del titolare (MIUR nota prot. n. 14991 del 2009 e n. 9839 del 2010);

Una supplenza assegnata dalle graduatorie d’istituto non può avere come termine direttamente il 30/6 o il 31/8 a meno che non si tratti di uno spezzone pari o inferiori le 6 ore o di un posto assegnato in assenza di aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento: Dalle graduatorie d’istituto la supplenza breve potrà avere come termine massimo l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale più eventuali contratti di proroga per gli scrutini ed esami;

I posti che si rendono vacanti o disponibili prima del 31/12 non sono “supplenze brevi” da assegnare dalle graduatorie d’istituto ma devono “ritornare” all’UST per l’assegnazione dalle graduatorie ad esaurimento (con termine 30/6 o 31/8).

Es. titolare che chiede, prima del 31/12, un’aspettativa di durata di almeno un anno scolastico per dottorato di ricerca, motivi di famiglia, congedo straordinario per handicap ecc: il posto dovrà necessariamente essere assegnato dalle graduatorie provinciali e solo se esaurite quest’ultime bisognerà scorrere quelle d’istituto.

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