Supplenze, come convocare i docenti. La corretta procedura da adottare

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Di seguito delle utili indicazioni alle scuole e ai docenti interessati alle procedure di convocazione dei supplenti

Utilizzo della procedura informatica

L’utilizzazione della procedura informatica da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
Vi è una sola deroga che riguarda le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria.

Per tali supplenze le scuole interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.

Per questa tipologia di supplenza le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso:

  • previa consultazione della graduatoria, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso.
  • La mancata risposta comporta l’immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie (l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale infatti alla rinuncia esplicita).

Termini che la scuola deve rispettare per le altre tipologie di supplenza

Esistono due tipologie di supplenza: fino a 29 giorni o pari/superiori ai 30 giorni.

  •  Supplenze fino a 29 giorni
    Per le supplenze fino a 29 gg. la scuola deve indicare il termine entro cui deve avvenire il riscontro o la convocazione. Di norma si rispetta il termine delle 24 ore.
  •  Supplenze pari o superiori a 30 giorni
    Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, invece, la proposta di assunzione deve obbligatoriamente essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Tali termini (preavviso di 24 ore e ulteriore termine di 24 ore) sono tassativi.
Qualora la convocazione non rispetti tali termini la stessa può infatti essere contestata e ritenersi nulla.

Cosa deve contenere il messaggio di convocazione

L’utilizzo della procedura informatica prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, un messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.

Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

  •  I dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • Il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  •  Le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Comunicazione multipla diretta a più aspiranti

La comunicazione deve, in aggiunta ai dati precedenti, contenere:

  • L’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
  • La data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Se dovesse mancare anche uno solo degli elementi citati la convocazione può essere contentata e ritenersi nulla.

Chi sono i docenti convocabili

Si procede all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

  •  il docente privo di rapporto di lavoro deve essere sempre interpellato indipendentemente dalla durata della supplenza.
  •  Il docente con rapporto di lavoro ad orario intero (18/24/25 ore settimanali) per periodi inferiori a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato solo se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va:
    • fino al termine delle lezioni
    • al 30/6
    • al 31/8.

Non è quindi convocabile il docente già in servizio per una supplenza breve (es. fino al 22/2) per assegnarli un’altra supplenza breve anche se più lunga (es. fino al 20/3).

  •  Il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero (inferiore alle 18/24/25 ore settimanali) di durata fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8 deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (art. 4 del DM 131/07).
  • Il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero (inferiore alle 18/24/25 ore settimanali) per periodo inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato:
    • sia se l’offerta della scuola riguardi l’ipotesi di una supplenza per un periodo che va fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8;
    • sia ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti ai sensi dell’art. 4 del DM 131/07.

Chi sono i docenti non convocabili

  •  Il docente che sia già titolare di:
    ◦ supplenza annuale (contratto fino al 31/8) con orario completo;
    ◦ sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo;
    ◦ sino al termine delle lezioni con orario completo.
    • Il docente che sia gravato di sanzioni.
  •  In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col periodo di prestazione cui è già tenuto l’interessato, quest’ultimo non deve essere interpellato in quanto l’accettazione comporterebbe l’abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico.

Disposizioni per le docenti in congedo di maternità

In base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Di conseguenza il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Pertanto:

  •  Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola).
  • La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).

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