Supplenze, Cassazione: illegittimo revocare contratto in caso di decesso del titolare

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Una importante sentenza della Cassazione civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 16-04-2019) 06-06-2019, n. 15381, dopo aver ricostruito il quadro normativo in materia di supplenza, afferma un principio di diritto importante in materia.

Fatto:

Veniva conferita una supplenza per sostituire un personale ATA. Dopo pochi giorni la sostituita, purtroppo, decedeva, e veniva risolto il contratto alla supplente.

Questa aveva convenuto in giudizio il MIUR chiedendo, previo accertamento dell’illegittimità della revoca del contratto individuale di lavoro come stipulato, la condanna del Ministero: al pagamento della somma di Euro 10.723,74, a riconoscere il punteggio corrispondente al servizio non prestato per colpa dell’amministrazione, al risarcimento dei danni professionali e morali da determinarsi in via equitativa.

La normativa

“il D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, con il quale sono state dettate le norme regolamentari per l’applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4 ribadisce la distinzione, già operata dal legislatore, fra: a) supplenze annuali, conferite per la copertura di posti resisi vacanti entro il 31 dicembre di ciascun anno; b) supplenze fino al termine delle attività didattiche, aventi ad oggetto posti non vacanti ma comunque disponibili entro la stessa data; c) supplenze temporanee alle quali i dirigenti scolastici possono fare ricorso, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, “per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno” (art. 6); la L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 10, stabilisce che il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio ed il precetto è ribadito dall’art. 6, comma 2, del richiamato D.M., che autorizza il dirigente scolastico a provvedere alla sostituzione del personale “per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto”; il CCNL 29.11.2007 per il personale docente, tecnico ed amministrativo del comparto della scuola, applicabile alla fattispecie ratione temporis, all’art. 44, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA sono regolati da contratti individuali nei quali devono risultare, tra l’altro, il nominativo del dipendente da sostituire e la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; la disposizione contrattuale aggiunge che “il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”; la disciplina contrattuale, che riproduce il contenuto del CCNL 24.7.2003, non contiene più il riferimento alla “risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare”, che figurava nell’art. 18, comma 2, lett. c), del CCNL 4.8.1995”.

Il contratto a tempo determinato, in caso di decesso del sostituito non può essere risolto

“va premesso che il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che, come si desume dalla clausola 3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE “è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” sicchè, a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato, le parti del contratto “conoscono dal momento della sua conclusione la data o l’evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto” (Corte UE 21.11.2018, Ministero de Defensa, in causa C- 619/17, punto 71); . è poi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il rapporto a termine, al di fuori del recesso per giusta causa, può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., sicchè le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro rilevano solo se ed in quanto le stesse determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, da valutarsi obiettivamente avendo riguardo alle caratteristiche, anche dimensionali, dell’azienda o dell’ufficio ed alla natura delle mansioni affidate all’assunto a tempo determinato, mentre non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione anche se prevedibile, purchè l’evento non fosse evitabile da parte del datore (Cass. n. 14871/2004 e Cass. n. 16414/2013 che del principio ha fatto applicazione in tema di rapporto di impiego pubblico contrattualizzato); sulla base dei richiamati principi, da applicare congiuntamente, è da escludere che il decesso della (omissis) potesse legittimare la risoluzione del rapporto perchè, da un lato, si trattava di evento non previsto nel contratto individuale quale causa di cessazione anticipata dell’incarico, che trovava la sua giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento delle mansioni di competenza della dipendente sostituita, dall’altro l’evento stesso, non assimilabile al rientro anticipato, non era tale da determinare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, perchè, al contrario, lasciava immutate le esigenze organizzative apprezzate dal datore di lavoro pubblico al momento della sottoscrizione del contratto”

Se il decesso avviene dopo il 31 dicembre l’amministrazione non può in ogni caso risolvere il contratto già in essere

“va, poi, aggiunto che il decesso della dipendente, che ha reso vacante il posto alla stessa assegnato, si è verificato dopo il 31 dicembre , sicchè l’amministrazione scolastica non poteva neppure invocare, a giustificazione del proprio operato, la diversità che esiste fra supplenze conferite per sopperire alla vacanza di organico e supplenze determinate da esigenze sostitutive; al riguardo occorre sottolineare che la disciplina richiamata ai punti 2.2. e 2.3. accomuna le due tipologie di supplenze, quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione del contraente, nell’ipotesi in cui la vacanza si verifichi dopo il 31 dicembre, perchè in tal caso trova comunque applicazione il D.M. n. 430 del 2000, art. 6 e la supplenza è attribuita dal dirigente scolastico, utilizzando la graduatoria di circolo e d’istituto; ne discende che l’amministrazione, pur a fronte del decesso della (omissis), era tenuta al rispetto delle pattuizioni contrattualmente assunte e, quindi, a consentire alla ( omissis) lo svolgimento della prestazione, sino allo spirare del termine finale apposto al contratto; . non si può, invece, sostenere che il dirigente scolastico fosse anche tenuto a prorogare la supplenza al 31 agosto o sino al termine delle attività didattiche perchè, verificatasi la vacanza del posto in organico, spettava comunque all’amministrazione valutare, una volta spirato il termine apposto al contratto stipulato per ragioni sostitutive, se fosse o meno necessario il ricorso alla supplenza temporanea per il residuo periodo dell’anno scolastico in corso; in via conclusiva, il ricorso merita accoglimento nei limiti sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto che segue; “ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4 D.M. n. 430 del 2000, art. 6 e art. 44 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola, la supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico, per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale, non può essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, perchè, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l’ipotesi di giusta causa, solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, dall’altro la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione del contraente, perchè l’incarico resta riconducibile alla species della supplenza temporanea”

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Orizzonte Scuola aveva già dal 2014 approfondito la questione

Supplenze: non è possibile revocare il contratto in corso per il “rientro anticipato del titolare”

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