Supplenze ATA: come stabilire se il contratto deve essere al 30 giugno o 31 agosto

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Il decreto prot. n. 947 del 01.12.2017 ha prorogato di un anno la validità delle vecchie graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA anche per l’anno scolastico in corso, ai sensi del suddetto decreto tutti i contratti stipulati con nomina fino all’avente diritto sono stati convertiti in supplenza annuali, fino alla fine delle attività didattiche o supplenze brevi, assecondo quindi della tipologia di assenza (operazione che andava conclusa prima del 31.12). Ma tutte le scuole hanno operato in modo corretto?

Sono tante le scuole che commettono errori sulla durata contrattuale delle supplenze su posti vacanti e disponibili. Diverse scuole, sul benestare degli Ambiti Territoriali applicano in modo errato la normativa (D.M. 430 del 13.12.2000 art. 1 comma 1 lettere a/b) sulla durata dei contratti (30 giugno o 31 agosto).

L’art. 1 del D.M. 430 summenzionato, chiarisce che, Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

a) supplenze annuali (31.08), per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30.06), per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

È ormai chiaro e ribadito anche da diverse sentenze, che chi ricopre una supplenza su posto “vacante e disponibile” cioè privo di titolare, ha diritto di rimanere in servizio fino al 31 agosto. Mentre i contratti con decorrenza fino al 30 giugno sono su posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31/12.

Dunque, la natura della durata del contratto dipende unicamente dalla tipologia del posto che deve essere ricoperto.

Anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Taranto nel giugno 2004, ha confermato quanto sopra sostenuto, inoltre il Tribunale di Chieti ha emesso un’ordinanza in tal senso in data 11/6/2007.

Per di più la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09 ), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).

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