Supplenze ATA: proroga in caso di mancato rientro effettivo del titolare

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Il quesito di un nostro lettore, che potrà sicuramente interessare coloro che hanno avuto il contratto sospeso durante le festività natalizie. 

“Sono inserita nelle graduatorie di III fascia ATA nella provincia di Milano dove ho lavorato come collaboratrice scolastica dal 22 Ottobre al 5 Novembre 2018 su sostituzione malattia.

Dopo 3 giorni dal rientro della collega sono stata ricontattata per riprendere servizio presso la medesima scuola per sostituire un’altra persona sempre in malattia. Attualmente ho il contratto che scade il 30 Dicembre.

Ho saputo dalla segreteria che la persona che sostituisco ha presentato richiesta di ferie per il giorno 31 Dicembre, quindi avendo interrotto la malattia, a detta sempre della segreteria, se il 2 Gennaio dovesse rimettersi in malattia, la supplenza non spetterebbe di nuovo a me, ma dovrebbero ricominciare a chiamare tutti coloro che mi precedono in graduatoria e che avevano già rifiutato in precedenza. Le mie domande sono le seguenti:

1) E’ vero quanto sostiene la segreteria oppure l’eventuale supplenza spetterebbe sempre a me visto che c’è già anche un precedente?In tal caso c’è una normativa a cui fare riferimento?

2) La malattia può essere interrotta da una giornata di ferie oppure la collega avrebbe dovuto riprendere servizio anche trattandosi di un prefestivo?

Le sarei grata se potesse darmi delle delucidazioni a riguardo, non vorrei perdere una possibilità di lavoro.

La scuola si sbaglia. Il riferimento normativo è la stessa circolare annuale sulle supplenze (prot. n. 37856 del 28-08-2018) emanata dal MIUR. La suddetta afferma che, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

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