Supplenze ATA. La titolare rientra dalla maternità. Come garantire la proroga al supplente
Come si fa a garantire la continuità della supplenza quando la titolare rientra dalla maternità usufruendo delle ore di allattamento?
Una scuola scrive:
Gentilissimi, si richiede Vostra consulenza relativamente al seguente quesito: Assistente Amministrativo in maternità fino al 17 febbraio 2019, in allattamento per 4 ore al giorno (adozione due figli) dal 18 febbraio al
17 settembre. E’ possibile nominare sulle 4 ore di allattamento? Nel caso fosse possibile, occorre riconvocare o è possibile assegnare l’incarico al supplente nominato per la maternità? Si chiede di
conoscere eventuali riferimenti normativi. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
Diritto all’allattamento tenendo conto delle ore di lavoro giornaliere
L’art. 39 del Testo Unico sulla maternità fa riferimento esclusivamente all’orario giornaliero del lavoratore e non a quello settimanale. Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:
- Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
- Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
I riposi si intendono per ogni figlio quindi si raddoppiano nel caso in questione.
Continuità della supplenza anche al personale ATA
Il dato oggettivo (e l’unico) che la scuola deve prendere in considerazione, da cui scaturisce il diritto alla proroga della supplenza, è l’ulteriore assenza della titolare, senza soluzione di continuità, per le ore che rimarrebbero scoperte e nelle quali il titolare di fatto non rientra fisicamente in servizio.
Il punto 4 della circolare supplenze (disposizioni comuni – docenti e ATA) dispone:
“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”
Conclusioni
Non ci sono elementi ostativi sul fatto che la disposizione in questione deve essere applicata anche nella circostanza che ci segnala la scuola, infatti ciò che conta è che la titolare adotti la riduzione oraria senza rientrare prima in servizio configurando così un’assenza continuativa che non spezza la supplenza.
Ne caso di specie si dovrà, in prima istanza , proporre un nuovo contratto al supplente già in servizio; solo se tale supplente rifiuterà bisognerà riscorrere le graduatorie.
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