Supplenze ATA. Dall’albo pretorio si controllano chiamate ed eventuali illeciti

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Un quesito ricorrente nella nostra rubrica di consulenza riguarda la possibilità di capire fino a quale nominativo le singole scuole hanno scorso le graduatorie di loro competenza, evitando di telefonare alle segreterie, già oberate di lavoro.

Una nostra lettrice ci scrive:

Buongiorno, vorrei evidenziare questo problema e capire se in qualche maniera si può risolvere;

leggo che dal 2011 le scuole sono obbligate a pubblicare on line anche i contratti stipulati per le supplenze ATA di III fascia per dar modo a tutti gli aspiranti di controllare eventuali errori nelle chiamate: cosa fare se gli istituti “si dimenticano” di pubblicare questi contratti?
Sono visibili da qualche altra parte? Chi controlla che la pubblicazione avvenga realmente?

Grazie per l’attenzione e la disponibilità
Cordialmente

risposta di Giovanni Calandrino – Dal 1° gennaio 2011 la legge 69/2009 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni (comprese le Scuole) a pubblicare online tutti gli atti che precedentemente venivano pubblicati nel vecchio albo cartaceo.

A partire da tale data gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale tali documentazioni.

Pertanto, tutto ciò che gli ATA prima controllavano girando per ogni singola scuola, adesso devono poterlo visionare attraverso un’apposita sezione del sito delle scuole denominata “Albo pretorio”.

Su quest’ultimo vengono pubblicati i contratti stipulati per le supplenze, anche del personale ATA.

In questo modo sarà possibile anche intervenire in eventuali errori nell’attribuzione delle supplenze, nonché essere sufficientemente informati della posizione occupata di volta in volta nelle scuole scelte.

Pertanto se gli istituti non pubblicano i contratti, le consiglio di contattarli sollecitando l’esecuzione amministrativa.

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