Supplenze ATA art. 59: rientro del titolare per rettifica punteggio, si mantiene in servizio il supplente nominato

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Non spetta la supplenza art. 59 ma nel frattempo è stato nominato un collaboratore scolastico supplente nella scuola di partenza. Cosa si fa?

Una nostra lettrice chiede

Sono una collaboratrice scolastica immessa in ruolo nel settembre 2018. Il 5 ottobre di quest’anno, sono stata convocata per la mia prima supplenza (con scadenza al 30 giugno 2020) col ruolo di A.A. presso un altro Istituto comprensivo col punteggio di 15,87. Mi sono recata presso la scuola di appartenenza, pensando di dover firmare la richiesta di astensione ex art.59. Mi è stato risposto che non era necessario e che la scuola avrebbe provveduto d’Ufficio. La nuova scuola, procedendo alla verifica del punteggio, ha riscontrato una rettifica dello stesso che la prima scuola, dove ho fatto supplenza (anno 2015), avrebbe dovuto mandare a tutte le scuole che avevo scelto nella Provincia di Forlì-Cesena. Ecco perchè io ero convinta che da quel punteggio si ripartisse e che con il servizio reso in 4 anni e più, fossi arrivata a 15,87 che invece è stato calato a 14,22. D’altra parte la scuola di provenienza, su richiesta della nuova, inviava la mia documentazione, fissando a 15,87 il mio punteggio come A.A. Attualmente mi ritrovo con un contratto risolto il 29 ottobre e la scuola ove io sono di ruolo, mi dice che non può licenziare la C.S. di terza fascia chiamata a sostituirmi. Ho bisogno , con cortese urgenza, di sapere cosa prevede la normativa in questi casi. Io, comunque non ho firmato alcuna richiesta di astensione. Grazie.

di Giovanni Calandrino – in questo caso lei rientra nel ruolo di precedente titolarità ovvero di collaboratore scolastico e la scuola deve mantenere in servizio anche il CS che aveva nominato per la sua sostituzione.

Il contratto non si può risolvere

L’articolo 18, comma 2 lettera c), del CCNL del 04/08/1995, disponeva quanto segue:

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono, comunque, indicati:

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;

Nel contratto del 1995 dunque era prevista la risoluzione del contratto del supplente in caso di rientro anticipato del titolare.

Tale disposizione non è stata più ripresa dai contratti successivi e, come chiarito anche dall’Aran, la stessa non va più applicata.

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