Supplenze ATA art. 59 fino all’avente titolo da graduatorie di istituto: no del MEF

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La Ragioneria Territoriale dello Stato è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla nomina del personale di ruolo ATA ex art. 59 CCNL 2007 fino all’avente titolo dalle graduatorie d’istituto, in questo caso del triennio 2014/17.

Non è la prima volta che tale problematica viene proposta alla Ragioneria, in quanto analoga domanda fu posta nel 2015.

Il Ministero ha chiesto al Dipartimento di fornire al sistema delle Ragionerie Territoriali dello Stato criteri uniformi di verifica della regolarità amministrativo-contabile, in relazione a taluni tipi di contratto a tempo determinato, stipulati per il reclutamento del personale ATA per il corrente anno scolastico 2017/2018.

Dato che le nomine vengono attinte dalle graduatorie di istituto 2014/17, si ritiene legittimo procedere alla copertura dei posti nell’area A T A – assunti come disponibili tutto l’anno – con il ricorso alla tipologia contrattuale della nomina fino all’avente titolo, prevista dall’art. 40, comma 9, della legge n. 449/1997.

Il Ministero specifica, altresì, che ritiene “possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque del! ‘art. 59 del CCNL scuola”. Su tali posti si intende, quindi, reclutare, oltre che il consueto personale non di ruolo, anche il personale già di ruolo, all’uopo collocato in aspettativa, che desideri accettare nell’ambito del comparto scuola (evidentemente nel medesimo o in altro profilo professionale, oppure in altra area professionale) contratti a tempo determinato della durata non inferiore a un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”. Viene precisato, al riguardo, che non vi sarebbero effetti finanziari aggiuntivi in quanto, per i medesimi posti, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto comunque all’assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, presumibilmente sino al 30 giugno.

La Ragioneria Territoriale dello Stato segnala tuttavia che in materia sono intervenute talune deliberazioni della Cmte dei Conti, che hanno evidenziato:

  • che la supplenza fino all’avente titolo non è assimilabile con quella di durata annuale, bensì con la supplenza breve, attesa la sua natura aleatoria;
  • l’illegittimità dei provvedimenti di attribuzione di tale tipologia di incarico al personale ATA contemplato dall’art. 59 citato.

Nello specifico, giova rappresentare che le supplenze sino alla nomina dell’avente titolo, attribuite dal dirigente scolastico, sono finalizzate – anche nei casi in cui non sia disponibile una graduatoria validamente utilizzabile per procedere alle nomine concernenti l’anno scolastico entrante – alla sola provvisoria copertura di posti, al fine di garantire la continuità dell’attività scolastica ed in attesa di procedere alla nomina, sulla base delle graduatorie aggiornate, dell’effettivo beneficiario del posto.

Anche l’ ARAN, nei propri orientamenti applicativi (cfr. nota prot. 1289 del 17.2.2004) ha evidenziato come la disposizione contrattuale dell’art. 59 citato, nel riferirsi alla possibilità, da parte del personale di ruolo, di accettare incarichi a tempo determinato, purché di durata non inferiore ad un anno, abbia inteso tutelare l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo amministrativo e didattico.

Il MEF fa anche riferimento alla Legge La Buona Scuola, legge 13 luglio 2015 n. 107 nella parte in cui si prevede che l’offerta formativa necessiti di un organico stabile, di durata triennale.

Inoltre, se le graduatorie di istituto del triennio 2017/20 dovrebbero invece essere pronte prima del 30 giugno – come d’altronde auspicato dal Ministero stesso – il personale beneficiario dell’art. 59 rientrerebbe sui posti di titolarità, dai quali andrebbero a cascata allontanati i supplenti temporanei alloro posto nominati.

Potrebbe verificarsi, in definitiva, un susseguirsi di supplenti temporanei, con un aggravio nella complessa azione amministrativa, non solo pregiudizievole al principio dell’integrità e continuità del servizio, ma potenzialmente tale da determinare un aumento delle supplenze necessarie per sopperire alle vacanze, tenuto conto della resistenza e del possibile contenzioso correlato alla revoca della supplenza MEF – RGS – Prot. 202898 del 13/11/2017 – U attribuita fino all’avente titolo.

In definitiva – conclude il MEF – tenuto conto dei recenti orientamenti della magistratura contabile, in funzione di controllo, e delle esigenze di razionalizzazione delle attività amministrative e della spesa pubblica, si ritiene non possa condividersi l’orientamento secondo il quale, per la stipula dei contratti a tempo determinato fino all’avente titolo, possa individuarsi anche il personale scolastico di ruolo.

La nota

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