Supplenze ATA: alle convocazioni si può inviare delega

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E’ possibile non presenziare di persona alle convocazioni per supplenza, ma farsi rappresentare attraverso la delega. 

Arturo – Gentilissimo Calandrino vorrei porle un quesito.

Sono CS di ruolo nella provincia di Napoli e ho fatto domanda di 3^ fascia come AA in altra provincia fuori regione. Mi è capitato di ricevere delle email di convocazione per supplenze di AA fino al 30/6 o 31/8 nelle quali si specificava che il DS non accettava deleghe inviate anche tramite PEC. Dovendo usufruire dell’art.59 in quanto in servizio come CS, Le chiedo se é lecito la non accettazione della delega da parte del DS.

La ringrazio per l’eventuale risposta e le porgo i miei più cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Arturo, sicuramente questo DS ha agito in maniera illegittima. La stessa circolare annuale delle supplenze (l’ultima la prot. n. 37856 del 28-08-2018) afferma che, “Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per i motivi appena espressi, poteva tranquillamente inviare la delega secondo quanto indicato.

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