Supplenze assistenti amministrativi, bocciato emendamento a Bilancio

WhatsApp
Telegram

La legge n. 190 del 2014 aveva indrodotto apposite disposiozini in materia di supplenze brevi del personale ATA, rendendo in pratica impossibile la sostituzione del personale amministrativo, vietando quelle degli assistenti tecnici e permettendo le supplenze relative ai collaboratori scolastici dopo i primi sette giorni di assenza.

Nello specifico, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

La summenzionata norma è stata oggetto di notevoli polemiche, per il fatto che rende difficoltoso assicurare il servizio scolastico (sia di sorveglianza che di gestione amministrativa e dei laboratori) in caso di assenza breve del suddetto personale.

Le rimostranze aveva costretto il Miur  ad “addolcire la pillola” con la nota n. 2116 del 30/09/2016, con la quale si disponeva che i supplenti dei collaboratori scolastici si possono nominare anche prima dei 7 giorni qualora fosse necessario per assicurare il servizio e il DS deve assumersi la responsabilità della decisione assunta, motivandola. Nulla invece è stato disposto riguardo agli assistenti amministrativi.

Considerata l’importanza della materia e le difficoltà dovute alla mancata nomina dei supplenti anche degli assistenti amministrativi, si è cercato anche nella legge di Bilancio attualmente in discussione presso le Commissioni Parlamentari di superare il divieto di nominare gli assistenti amministrativi, come sopra riportato.

Apprendiamo che l’emendamento, presentato anche dal PD, è stato considerato inammissibile per estraneità di materia.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri