Supplenze assegnate a docenti inseriti con riserva. Cosa accade in caso di esito negativo del ricorso

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E’ sempre alta l’attesa della decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria per l’inserimento in Gae dei diplomati magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.

Al momento, sulle conseguenze di un possibile esito negativo del ricorso, si può rispondere unicamente sulla scorta di quanto afferma la normativa e di quanto accaduto in situazioni analoghe.

non sappiamo se in questo caso, data la rilevanza dei numeri, e trattandosi di supplenze da rifare a metà anno scolastico, potrebbero esserci delle determinazioni diverse da parte del Ministero (qualsiasi indicazione in tal senso è prematura).

E’ sufficiente una semplice ricerca nei motori di ricerca dei siti degli Uffici Scolastici per capire quali sono le conseguenze del depennamento dalle GaE e di conseguenza dalla I fascia delle graduatorie di istituto. D’altronde il Ministero stesso era stato chiaro nella fase di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/20, nel momento in cui ha permesso ai docenti che si trovavano in tale situazione di aggiornare o di iscriversi contemporaneamente anche in II fascia.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di competenza risulti il nominativo della docente, provvederanno ad effettuare la cancellazione della posizione.

I Dirigenti Scolastici, ricevuta la notifica del depennamento, devono rescindere il contratto di supplenza in atto assunta dall’aspirante sulla base della posizione occupata in graduatoria al momento della nomina.

La supplenza cioè si interrompe nel momento in cui interviene il provvedimento dell’Ufficio Scolastico, che detta le disposizioni alle scuole.

L’art.25 comma 5, del C.C.N.L. del 29.11.2007 dispone infatti “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”

Il docente potrà quindi continuare a ricevere proposte di supplenza dalla II fascia di istituto. Potrà essergli assegnata la stessa supplenza soltanto se gli spetta in base allo scorrimento della graduatoria, non ha alcuna precedenza. Purtroppo in questo modo la continuità didattica può risentirne, ma non sappiamo né quando saranno resi noti gli esiti di molti dei ricorsi proposti, nè tantomeno quale sarà l’esito finale.

Chi accetta un contratto da GaE o da I fascia di istituto con formula rescissoria, sa che la supplenza potrebbe interrompersi in seguito all’esito del ricorso e alla comunicazione dell’Ufficio Scolastico, così come sa che la supplenza potrebbe continuare ed essere anche l’unica occasione possibile (ad es. se in bassa posizione in II fascia GI) per lavorare. Di volta in volta spetterà pertanto a ciascuno valutare ciò che si ritiene più conveniente.

La decisione Plenaria del Consiglio di Stato per l’inserimento in GaE dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, che determinerà il futuro assetto delle graduatorie di infanzia e primaria, è attesa per il 15 novembre.

In ogni caso rimane valido il punteggio maturato nel corso della supplenza, così come lo stipendio e i contributi versati.

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