Supplenze: in arrivo la circolare del ministero

Di Lalla
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Lalla – Si è svolto ieri un primo incontro sindacati – Miur informativo sulla predisposizione dell’annuale circolare sulle supplenze per l’a.s. 2010/2011. Analizziamo le proposte dei sindacati e mettiamo in evidenza ciò che, a nostro parere, andrebbe reso meno soggetto ad autonoma interpretazione. Previsto un’ulteriore coda all’elenco di sostegno per i docenti che hanno conseguito il titolo oltre il 30 giugno 2010.

Lalla – Si è svolto ieri un primo incontro sindacati – Miur informativo sulla predisposizione dell’annuale circolare sulle supplenze per l’a.s. 2010/2011. Analizziamo le proposte dei sindacati e mettiamo in evidenza ciò che, a nostro parere, andrebbe reso meno soggetto ad autonoma interpretazione. Previsto un’ulteriore coda all’elenco di sostegno per i docenti che hanno conseguito il titolo oltre il 30 giugno 2010.

  • La novità più consistente della circolare riguarderà i Licei Musicali e Coreutici, per i quali si prefigura la possibilità di presentare una domanda specifica per i nuovi insegnamenti.

FGU (ex Gilda):  si è proposto un modello di domanda che verrà predisposto in breve tempo. Considerate la specificità e la novità di tale tipologia di posti, si è concordato un prossimo incontro e nel frattempo si possono inviare nuove proposte.

Snals: La bozza di nota proposta dall’Amministrazione ricalca sostanzialmente i contenuti della nota 12360 del 25 agosto 2009, con l’inserimento di specifiche norme in relazione al conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici, relativamente alle specifiche discipline in essi previste.

UIL: Nello specifico dei licei musicali e coreutici si prefigura la possibilità, per gli aspiranti sui nuovi insegnamenti, di presentare una domanda in carta semplice che richiami, oltre ai dati anagrafici, i titoli, il punteggio e l’insegnamento cui aspirano, con i quali andranno inseriti in un apposito elenco da parte della scuola, mantenendo l’iscrizione nelle graduatorie delle scuole di precedente inserimento.
Per il servizio prestato va chiarito, oltre al riferimento all’allegato E della tabella dei licei, che il servizio è stato prestato nelle scuole che hanno istituito, successivamente alla chiusura degli istituti magistrali, i licei pedagogici o i licei socio psico-pedagogici in cui è proseguito l’insegnamento dello strumento musicale e della musica; va inoltre riconosciuto, quale punteggio utile, anche il servizio prestato sullo strumento musicale nei corsi istituiti dalle scuole quale arricchimento dell’offerta formativa.

FLCGIL: E’ anche prevista una specifica procedura per la costituzione da parte delle scuole interessate degli elenchi per gli specifici insegnamento dei Licei musicali e coreutici.

  • E’ stato definitivamente chiarito l’ordine con cui verrà costituito l’elenco di sostegno:

FGU (ex Gilda): In ogni provincia si costituirà la coda del sostegno degli aspiranti che vi si trovano a pieno titolo per gli insegnamenti comuni ed essi precederanno le code di coloro che provengono da altra provincia.

Le proposte sindacali:

FGU (ex Gilda): Completamento orario cattedra: è stata formulata dalla nostra delegazione, ed accolta positivamente da tutte le OO.SS., la proposta di garantire il completamento orario dei docenti a tempo determinato, anche nei casi in cui – a causa dell´ inscindibilità degli spezzoni disponibili – si dovesse eccedere l´ orario cattedra, senza che tale superamento venga considerato elemento ostativo al suddetto conferimento di ore eccedenti, fino alla concorrenza del limite massimo delle 24 h settimanali.

Snals:   ha richiesto di richiamare con chiarezza che, in caso di accettazione di spezzone o posto non intero, in assenza di posti interi, l’aspirante conserva il diritto al completamento d’orario, anche tramite il frazionamento orario di altre disponibilità, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del regolamento delle supplenze, ovviamente è applicabile anche nel caso di spezzoni orari, sia di scuola comune che di lingua inglese nella scuola primaria;

 in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno ha proposto che nell’utilizzo degli elenchi delle altre scuole della provincia ci si avvalga di quelli delle scuole viciniori;

ha, inoltre, segnalato che in merito alle assunzioni dei riservisti, è da richiamare il disposto dell’art. 3, comma 123, della L 244/07, come, peraltro, già effettuato nella precedente nota ministeriale prot. n. 12360 del 25/8/2009.

Infine, poiché la bozza di circolare prevedeva, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2010/2011 non potesse conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso, la nostra delegazione ha chiesto di consentire il conferimento delle nomine, derivanti dall’eventuale inclusione nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia, a seguito del previsto depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.

FLCGIL: abbiamo ribadito l’esigenza che la circolare sia pubblicata rapidamente in modo da garantire omogeneità di comportamento in tutte le province.

bbiamo anche rilanciato la richiesta di restituzione ai precari degli spezzoni fino a 6 ore e di modificare l’orientamento tenuto finora sulla durata delle supplenze ATA conferite dai Dirigenti scolastici, per le quali l’Amministrazione risulta perdente in tutte le vertenze attivate vertenze attivate .

Nel merito della circolare abbiamo chiesto che siano inseriti i chiarimenti già forniti lo scorso anno con la nota 12643/09: rispetto alla non applicabilità del divieto di completamento per i docenti che scelgano uno spezzone in presenza di posti interi e dell’estensione al personale ATA della possibilità di opzione tra spezzone e posto intero.

Personale Ata

FLCGIL: Abbiamo inoltre chiesto che anche per il personale ATA sia garantito il frazionamento dei posti ai fini del completamento come già previsto per i docenti e che siano meglio chiarite le procedure per le assunzioni con riserva (ex legge 68/99).

Snals: "Per quanto attiene alle specifiche problematiche del personale ATA ha proposto quanto segue:

deve essere prevista la possibilità, per l’aspirante avente titolo, di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva per diverso profilo, più favorevole, di durata fino al 30/6 o 31/8;

in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposte ai sensi del D.M. 19/4/01, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35, le eventuali residue disponibilità di posti vacanti e disponibili sono da assegnare dai competenti Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti a tempo determinato di durata fino al termine dell’anno scolastico e non fino al termine delle attività didattiche;

a norma del combinato disposto degli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/07, deve essere prevista la possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale all’atto dell’assunzione sia sui posti derivanti dalla concessione di part-time al personale ITI, sia mediante la trasformazione di posti a tempo pieno su richiesta degli interessati;

per quanto attiene alla durata, l’art. 58, comma 13, del CCNL 29/11/07 disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA, dispone che per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 39, comma 13. Quest’ultimo, a tal fine, richiama le disposizioni contenute nell’O.M. 446/97 emanata in applicazione delle norme del CCNL 4/8/95 e delle leggi n° 662/96e n° 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n° 55/98. All’art. 8 di tale O.M. è novellato che:

8.1. Omissis … i posti di personale educativo ed ATA costituiti nella medesima istituzione scolastica a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria sono ricoperti dal Provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.

 8.2. Esaurite le predette operazioni le disponibilità residue saranno utilizzate dai capi di istituto (omissis) per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle lezioni o dell’attività didattica.

8.3. Omissis”.

Pertanto, in virtù del suddetto disposto contrattuale e normativo, la durata degli incarichi è da diversificare secondo le fattispecie sopra riportate.

In merito al completamento, previsto dal comma 1, dell’art. 4 dell’attuale Regolamento sulle supplenze, esso non può essere limitato al medesimo profilo professionale poiché in tale disposizione si fa riferimento alle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenze e quindi, non esclude la possibilità che possa avvenire anche tra profili professionali diversi;

l’accettazione di una nomina a part-time non deve precludere la possibilità di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno purché di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell’attività didattica (formulazione peraltro già prevista dall’art. 8 p. 3 della succitata O.M. n° 55/98). Inoltre, è da prevedere che qualora successivamente all’accettazione del rapporto di lavoro a part-time, si verifichino disponibilità di posti a tempo pieno, si deve procedere alla riconvocazione degli aspiranti che hanno stipulato un contratto a part-time in assenza di posti a tempo pieno;

il diritto al completamento d’orario deve essere consentito anche con il frazionamento del posto intero, nel caso di assenza del titolare, stante il diritto stabilito dall’art. 60, comma 1, del CCNL 29/11/07.

La delegazione SNALS-CONFSAL, infine, ha altresì richiesto con forza la ripresa quanto prima del confronto sulla ridefinizione del regolamento sul conferimento delle supplenze del personale ATA, divenuto ormai obsoleto e sperequante rispetto all’analogo regolamento delle supplenze del personale docente."

Le nostre considerazioni

A parte le questioni esaminate, per tutto il resto la bozza presentata ai sindacati conferma le disposizioni dello scorso anno, non tenendo in conto che

  • la circolare dello scorso anno ha determinato molte incertezze e soprattutto comportamenti difformi, nel momento in cui ha previsto che "accettata una proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno è possibile, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05"
  • sarebbe necessario un chiarimento sulla possibilità, per il personale neo immesso in ruolo, di avvalersi dell’art. 36 del CCNL
  • sarebbe necessario chiarire la possibilità di poter completare l’orario, in base all’art. 4 del Regolamento delle supplenze, anche dopo aver accettato uno spezzone pur in presenza di posti interi
  • sarebbe necessario disciplinare in maniera uniforme il trattamento delle cattedre, dal momento che alcuni Ambiti Territoriali (ex USP) permettono ad es. la scissione di cattedre orario esterne ed altri invece non lo consentono, e regolamentare altresì l’accorpamento degli spezzoni.

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