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Supplenze: ancora possibili contratti a 31 agosto o 30 giugno

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Il 31 dicembre di ciascun anno scolastico è il termine entro il quale stabilire con quale tipologia di contratto assegnare un posto vuoto. Analizziamo i casi. 

Scrive una nostra lettrice “Ho ricevuto una chiamata per supplenza breve su una malattia che da settembre si è prorogata di mese in mese fino al 26/12/18. Ora mi chiedo se la persona andrà in pensione definitiva per malattia… (perché lui sta facendo la pratica) e viene a scuola come è successo oggi dicendo che andrà in pensione… andrà a me il suo posto? O devono chiamare dalla graduatoria nuovamente?  Tutto dipende dal fatto se gli fanno il decreto prima o dopo il 31/12/18? Chiedo a te perché la DSGA ha detto che mi posso ritenere libera dal 21( vacanze natalizie). Grazie mille preventivamente per l’ eventuale risposta che mi darai.”

Supplenze:  il discrimine è il 31 dicembre

Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’ufficio scolastico territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007. Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 dello stesso decreto, va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

 Ai sensi dell’art 1 del D.M. 131/07 nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

  •    supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
  •     supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
  •   supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.

Posto vuoto dopo il 31 dicembre

Pertanto, se il decreto di cessazione arriva entro il 31/12, tale posto va restituito all’Ufficio Scolastico e si farà una nomina al 31/8 essendo il posto vacante, scorrendo le graduatorie.

Se, invece, il decreto avrà decorrenza oltre il 31/12, allora in questo caso si applica l’art. 7 il quale dispone che sono di competenza del dirigente scolastico le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

E, ancora più in particolare, essendo tu già in servizio, si applica il comma 4 dello stesso articolo per cui, per continuità didattica, avrai una trasformazione della supplenza fino al termine delle lezioni.

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