Supplenze, al rientro dalle vacanze di Pasqua contratto va confermato. Questione normativa e morale

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Supplenza breve, se titolare non rientra spetta la proroga o la conferma al supplente.

Quesito

Nel mese di febbraio vengo convocata per una supplenza dalla graduatoria di seconda fascia d’istituto di Potenza.
Dopo due proroghe sino all’otto aprile 2020 per assenza del titolare. Vengo a conoscenza CHE con ripresa dell’attività didattica del 15 aprile la dirigente pur in assenza del rientro della titolare non mi proroga la supplenza ma bensì la sposta su una docente interna di ruolo.
Sono molto delusa ed amareggiata. Chiedo se questo comportamento è lecito da parte della dirigente, ma sicuramente non lo è dal punto di vista morale considerato il momento storico.
Una maestra, una mamma. Grazie

Decreto cura Italia e note Miur

L’articolo 121 del decreto n. 18 del 17 marzo (il decreto cura Italia) ha previsto la continuità lavorativa dei docenti supplenti con contratti in essere per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, prevedendo l’assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa… 

La nota del Ministero del 18 marzo, illustrando la misura succitata, ha indicato la possibilità di prorogare le supplenze anche in caso di rientro del titolare:

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria…

La nota, inoltre, integrando quanto previsto dal suddetto decreto, ha chiarito che gli strumenti tecnologici, necessari ai fini della stipula del contratto, possono essere attribuiti dalla scuola in comodato d’uso, quindi non devono essere per forza posseduti dal docente.

La successiva nota del Ministero del 5 aprile ha chiarito, infine, quando è possibile prorogare le supplenze brevi anche se rientra il titolare e altri aspetti non chiariti dalla precedente nota, quali:

  • la data di decorrenza della misura dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge;
  • l’applicazione della stessa al fine di mantenere i livelli occupazionali dei supplenti brevi e saltuari in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio;
  • i limiti entro cui può essere applicata: nel momento in cui l’obiettivo è raggiunto si procede in via ordinaria, quindi si assegnano le supplenze solo se il titolare è assente; nel mese di marzo l’obiettivo è stato raggiunto, per cui dal 3 aprile non è possibile prorogare supplenze se il titolare rientra;
  • la possibilità di riassegnare supplenze anche se rientra il titolare, successivamente al monitoraggio del 15 aprile e se i livelli occupazioni dei supplenti brevi si abbassano rispetto all’andamento storico.

Supplenze se il titolare non rientra

Alla luce di quanto detto sopra, è evidente che sino al prossimo 3 maggio (data questa sino a quando sono sospese le attività didattiche, ai sensi del DPCM del 10 parile 2020), le supplenze brevi, in caso di mancato ritorno del titolare vanno attribuite, anche alla luce del fatto che il decreto dell’8 aprile 2020 ha reso obbligatoria l’attività didattica a distanza, per cui questa va garantita e, in assenza del titolare, non è possibile farlo se non con il supplente.

Conclusioni

Nel caso della nostra lettrice, la supplenza va prorogata o meglio confermata (art. 7/5 DM 131/07), nel caso in cui la titolare, assente sino all’ultimo giorno di lezione e poi al rientro, non si sia assentata durante il periodo delle vacanze.

Non sappiamo il motivo per cui la scuola non abbia confermato la supplenza. Nemmeno il limite finanziario previsto, ossia le risorse assegnate in base all’andamento storico della spesa, può essere un motivo per non attribuire la supplenza: la didattica a distanza va assicurata, tanto più che è obbligatoria.

La supplenza, inoltre, non può essere attribuita ad un docente di ruolo, al riguardo basta leggere il DM 131/07, ossia il regolamento sulle supplenze.

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