Supplenze, ai precari anche gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore. Proposta
Libero Tassella – Chi tutto chi niente. C’è una proposta che non costa nulla, anzi lo Stato ci guadagnerebbe, come indichiamo in seguito.
Ecco la mia proposta che in verità circola da anni e credo finalmente sia ora arrivato il momento di realizzarla. Si tratta della modifica del Regolamento delle supplenze, che ha previsto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 del DM 13.01.2007 e la disapplicazione del comma 4 dell’art. 22 della legge 448/ 2001.
Ora tale modifica si potrebbe reinserire, qualora ci fosse la volontà politica, nella prossima legge di bilancio del 2019?
Perché ora la proposta é economica e non costa nulla come dovrebbe verificare il Ragioniere dello Stato.
Nel 2001 fu introdotta nella scuola la norma di restituire gli spezzoni fino a sei ore alle scuole, tali ore quindi non furono più date ai supplenti (legge 448/81), ma l’unica ragione di questa scelta fu dettata dal solo risparmio, ed in effetti fino al 2003 tale risparmio c’é stato, in quanto i docenti di ruolo fino al 2003 sulle ore eccedenti non percepivano l’indennità integrativa speciale e quindi venivano pagati meno dei suplenti.
Ma dall’1.1.2013, le cose sono cambiate, l’iis é stata conglobata nello stipendio, quindi l’ assegnare le ore eccedenti ai docenti interni è diventato addirittura antieconomico ma nessuno se ne é accorto o se ne vuole accorgere.
Ecco la necessità di una modifica del Regolamento su cui però tutti tacciono anche i sindacati della scuola che più di tutti dovrebero fare pressione.
In pratica si tratterebbe di nominare i supplenti anche per spezzoni pari o inferiori alle 6 ore di durata annuale che non concorrono a formare cattedra o posto orario. Oggi tali spezzoni orario sono restituiti dagli UAT alle scuole e sono coperti da insegnanti in servizio nella scuola cui sono attribuite ore aggiuntive fino a 24 ore settimanali .
Con questa modifica molti supplenti al Sud potrebbero non solo lavorare, avere diritto ai completamenti, ma anche un contratto di durata annuale fino al 30.6.