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Supplenze: quando spetta la proroga a chi è già in servizio

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Le segreterie scolastiche alle prese con i contratti di supplenza hanno sempre difficoltà in materia di riconferma e proroga. 

Scuola – Durante le vacanze di natale un collaboratore scolastico assente fino al 21/12/2018 per congedo straordinario per assistenza a persona con handicap ha prodotto domande di ferie per le giornate dove avrebbe dovuto svolgere  regolare servizio e,  dal 7/01/2019 chiede un nuovo periodo di assenza per congedo straordinario retribuito. Si deve confermare la supplenza al personale collaboratore scolastico supplente o procedere a  nuova convocazione?

risposta di Giovanni Calandrino – Se il titolare non è mai rientrato fisicamente a lavoro, allora bisogna confermare il supplente senza dover riscorrere la graduatoria.

Dunque il diritto alla proroga o conferma del contratto non decade assolutamente in quanto ciò che rileva ai fini della continuazione della supplenza è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare e non la causa che ne ha determinato l’assenza.

Il riferimento normativo è la circolare annuale delle supplenze: Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

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